L’assicurazione sulla vita non entra di default nell’eredità
Se in un contratto di assicurazione sulla vita sono nominati, quali beneficiari della polizza, gli «eredi legittimi», l’erede testamentario del contraente non ha diritto a riscuotere il provento della polizza alla morte dell’assicurato, pretendendo che la designazione testamentaria superi quella contenuta nella polizza.
Lo decide la Cassazione nell’ ordinanza 25635 del 15 ottobre 2018 in cui si specifica che se però il testamento revoca l’indicazione del beneficiario della polizza e indica un nuovo beneficiario, è quest’ultimo l’avente diritto a percepire il provento del contratto di assicurazione.
In sostanza, se nel testamento non si dice nulla in ordine alla polizza e il testatore semplicemente nomina i propri eredi, questa designazione non vale ad abolire la designazione del beneficiario della polizza contenuta nel contratto di assicurazione. Non si può interpretare la nomina di un erede testamentario come implicita revoca della designazione dei beneficiari di una polizza assicurativa, stipulata dal testatore, nella quale questi abbia indicato come beneficiari i suoi eredi legittimi.
Infatti, la polizza assicurativa è un contratto dal quale deriva il diritto del beneficiario al pagamento di una indennità. La designazione del beneficiario può essere compiuta nell’ambito dello stesso contratto di assicurazione (in sede di sua stipula o di sua modifica) o con un successivo testamento; nelle stesse forme, la designazione può essere revocata.
Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario acquista un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto di assicurazione e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto che contrae la polizza. La designazione del beneficiario del contratto di assicurazione, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, poiché si tratta di una semplice indicazione del criterio per l’individuazione dei beneficiari medesimi.
In altre parole, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, essi sono da identificarsi con coloro che, con riferimento alla situazione esistente al momento della morte dell'assicurato, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità.
Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 25635 del 15 ottobre 2018