L’associazione sportiva paga il bollo sulla fattura dal forfettario
La risposta a interpello 67/2020
Gli enti del terzo settore (Ets) ed anche le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) sono destinatari di specifiche agevolazioni in materia di imposta di bollo, ma ciò non consente l’indiscriminata applicabilità dello stesso beneficio ai documenti emessi da terzi soggetti come nel caso di fatture emesse a loro carico da contribuenti forfettari.
L’agenzia delle Entrate risponde con l’interpello 67/2020 (si veda l’articolo di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio su Ntplus Fisco) al quesito di una professionista che opera in regime forfettario, che intendeva non applicare l’imposta di bollo sulle fatture emesse a carico di un ente di promozione sportiva con attività di natura dilettantistica, negando l’applicabilità dell’esenzione per il caso.
La situazione è peculiare e consente di fare alcune considerazioni di estensione del principio interpretativo proposto dall’Agenzia sui limiti di applicabilità dell’esenzione per l’imposta di bollo prevista per gli Ets e per le Asd, rispettivamente dall’articolo 82, comma 5 del D.lgs. 117/2017 (Cts) e dall’articolo 27-bis, della tabella allegato “B” al Dpr. 642/1972.
L’articolo 82, comma 5 del Cts prevede che sono esenti dall’imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli Ets, comprese le cooperative sociali non costituite in forma di società. L’applicabilità di questa disposizione, seppure ancora non sia pienamente entrato in vigore il Cts, è garantita per le Onlus, le Odv e le Aps dalle disposizioni transitorie dell’articolo 104 del Cts, già a decorrere dal 1° gennaio 2018, come confermato dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 158/E/2017.
L’articolo 27-bis della tabella B, Dpr 642/1972 prevede invece che sono esenti sostanzialmente gli stessi atti indicati sopra, quando posti in essere o richiesti da Onlus, nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni. Questa disposizione, così modificata dall’articolo 1, comma 646, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) contempla ancora le Onlus che tuttavia possono già riferirsi alle previsioni dell’articolo 82 Cts predetto.
Deve essere considerato che lo spirito del legislatore nello stabilire la portata dell’agevolazione contenuta nel Cts probabilmente andava verso un obiettivo di maggiore impatto che comportasse un’applicabilità del beneficio ogni qual volta un Ets veniva coinvolto in una transazione. Purtroppo il tenore della disposizione sotto il profilo colto dall’agenzia delle Entrate è però identico e non parrebbe ammettere una differente interpretazione. Entrambe le norme esprimono un limite di applicabilità dell’esenzione basato su una precondizione di tipo soggettivo che vede direttamente coinvolti gli Ets (al momento solo Onlus, Aps e Odv) e Ssd e Asd (oltre al resto) e il contemporaneo realizzarsi di altre due condizioni oggettive quali:
• i documenti ed atti devono essere unicamente quelli indicati senza possibilità di una lettura estensiva anche perché è molto ampio lo spettro delle fattispecie elencate nelle disposizioni;
• gli stessi atti e documenti devono essere posti in essere o richiesti dagli enti soggettivamente destinatari delle disposizioni.
Dal punto di vista oggettivo le fatture analogiche o elettroniche possono sicuramente rientrare fra i documenti contemplati dalla norma, ma deve trattarsi di fatture emesse dagli enti ivi indicati che quindi pongono in essere la fatturazione, ma non il caso in cui gli stessi enti la ricevano. Quindi le fatture attive potranno rientrare nel presupposto soggettivo e oggettivo di esenzione, mentre le fatture passive (acquisti) di questi enti non possono beneficiare dell’esenzione da imposta di bollo per carenza di uno dei due requisiti oggettivi descritti in precedenza. Questo sia nel caso di fornitori in regime forfettario, con corrispettivi non soggetti ad Iva, ma anche nel caso di prestazioni di altri soggetti, ad esempio emesse in regime di esenzione in base all'articolo 10 del Dpr. 633/1972.
L’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello esprime un principio generale di applicabilità dell’esenzione per la fattispecie e precisa che:
- la fattura emessa dal terzo trova generale presupposto di obbligatorietà non tanto nella richiesta del cessionario (in quel caso Asd), quanto nell’obbligo previsto dall’articolo 21 del Dpr. 633/1972;
- ove rientrante nel presupposto di applicabilità dell’imposta di bollo, in quanto di ammontare superiore a euro 77,47 ed emessa in regime di non assoggettamento ad Iva, trova qualificazione nelle ipotesi di cui all’articolo 13, numero 1, della tariffa, allegato A, parte I, al Dpr. 642/1972 e comporta l’assolvimento dell’imposta fino dall’origine secondo le modalità virtuali o con contrassegno telematico sulla base della modalità di emissione della fattura, rispettivamente elettronica o analogica. A ciò si deve aggiungere che gli enti in questione, quando operano come cessionari, non prefigurandosi alcuna agevolazione, saranno anche sottoposti all'ordinaria obbligazione solidale stabilita dall'articolo 22 del Dpr. 642/1972.