Professione

L’attività di mezzi non cancella la colpa grave

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di Enrico De Mita

I giudici ordinari milanesi, di primo e secondo grado, hanno negato il risarcimento del danno a favore del contribuente, avendo il professionista presentato un ricorso con mandato alle liti in un foglio a parte e non in calce o a margine del ricorso (Corte d’Appello di Milano n. 1448/2017).
L’argomento fondamentale per tale soluzione è l’inammissibilità del ricorso e pertanto si è negato il risarcimento del danno.

Ragionamento invocato “a sproposito”
A questa soluzione i giudici sono pervenuti perché l’attività del professionista è una attività di mezzo e non di risultato. Ora tale ragionamento è invocato a sproposito. L’attività del professionista è di mezzo quando essa è idonea a ottenere un risultato favorevole al contribuente: se la causa non viene vinta è evidente che non si dà luogo al risarcimento del danno. Ma quando il professionista ha svolto una attività che non ha nessuna idoneità a vincere la causa è evidente che deve rispondere del risarcimento del danno.

Colpa grave
Qui si tratta di colpa grave: un mandato conferito su un foglio esterno al ricorso e come tale inammissibile è come non presentato, quindi non idonea a risolvere la lite né a favore né contro il contribuente.
Lo dimostra la sentenza della Cassazione (7818/1997) che il giudice ha citato a proprio conforto: tale sentenza riguarda problemi di particolare difficoltà e la responsabilità solo per dolo o per colpa grave. Ma quando l’atto è predisposto con mandato su foglio esterno al ricorso non solo l’atto è inidoneo a innestare la lite, ma la colpa grave è indiscutibile.

Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1448/2017

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