Controlli e liti

L’autotutela alleggerisce la definizione

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di Salvina Morina , Tonino Morina

Gli annullamenti in autotutela fatti dagli uffici possono ridurre il costo della chiusura delle liti pendenti.

Se l'ufficio annulla parzialmente l'atto impugnato, non si considera più pendente la parte oggetto di annullamento. È infatti stabilito che, per i contribuenti che si avvalgono della chiusura della lite pendente, il valore della lite va determinato al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all'ufficio.

Perciò la parte della controversia sulla quale si è formato il giudicato interno, nel caso in cui sia sfavorevole all'amministrazione finanziaria, deve considerarsi non più pendente.

Allo stesso modo, qualora l'ufficio, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmente l'atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento (circolare 22/E del 28 luglio 2017, paragrafo 4 «Determinazione degli importi dovuti»).

Per l'agenzia delle Entrate, «anche in tal caso la parte di provvedimento impugnato annullata ex tunc ... non concorre alla determinazione del valore della lite, essendo stata rimossa al riguardo ogni ragione di contrasto» (circolare 17/E/2003 del 21 marzo 2003).

Il valore della lite è pari alla somma delle maggiori imposte accertate, al netto degli interessi e delle sanzioni.

In caso di liti relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, è costituito dalla somma delle sanzioni.

L'annullamento in autotutela fatto dall'ufficio ha effetto sul valore della lite, a condizione che sia fatto prima di presentare la domanda per la chiusura della lite pendente.

Si pensi al caso di un professionista che ha una lite con l'agenzia delle Entrate, che aveva emesso un accertamento, per l'anno 2006, per la maggior parte riferito ai rilievi sui prelevamenti a suo tempo contestati che, in base alla sentenza della Corte costituzionale 228/2014, non si devono più considerare compensi.

Cancellando i prelevamenti, le imposte dovute si riducono notevolmente. È perciò opportuno che, se il contribuente intende definire la lite ancora pendente presso la Commissione tributaria provinciale, chieda all'ufficio di rideterminare la pretesa impositiva, al netto dei prelevamenti che non sono da considerare compensi.

Per agevolare le operazioni, è indispensabile che l'ufficio fornisca l'assistenza chiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della sanatoria.

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