Contabilità

L’avviamento certificato resiste alla lente del Fisco

Possibile anche dopo anni che l’Agenzia richieda le motivazioni delle scelte. Può servire una perizia indipendente anche nei casi in cui non è obbligatoria

La recente sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 8500 stabilisce un potere di accertamento da parte dell'agenzia delle Entrate su fattispecie la cui origine può essere lontana nel tempo, imponendo alcune riflessioni in termini di conservazione della documentazione e, più in generale, di dimostrazione degli aspetti sostanziali dell'operazione.

Ci si riferisce, in particolare, all'avviamento che può scaturire da operazioni straordinarie, laddove al di là della deduzione relativa alla singola annualità i verificatori possono contestare l'inerenza di una determinata operazione e la sua antieconomicità (si veda Il Sole 24 Ore del 27 marzo 2021).

In questi casi è fondamentale, quindi, che le operazioni siano ben supportate, in modo tale da poterne dimostrare anche a distanza di tempo la validità. Un esempio riguarda l'individuazione dell'avviamento nei casi di cessione o conferimento di aziende o di rami d'azienda. In questi casi, infatti, gli elementi di fiscalità riguardano da un lato l'imposizione indiretta, perché l'avviamento viene assoggettato ad imposta di registro (3%), ma anche l'imposizione diretta per ciò che concerne da un lato la plusvalenza che si determina sul soggetto cedente e dall'altro la deduzione dell'avviamento in capo al cessionario. Stesse considerazioni valgono in caso di conferimento, laddove il conferitario deciderà di dare riconoscimento ai maggiori valori che scaturiscono dall'operazione.

In tutti questi casi il principio contabile Oic 24 stabilisce che l'avviamento sia ammortizzato secondo la sua vita utile. Se questa non può essere stimata attendibilmente, esso è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni. In ogni caso la vita utile dell'avviamento non può superare i 20 anni. Dal punto di vista fiscale, invece, la deduzione non può superare un diciottesimo del valore (articolo 103 comma 3 del Tuir).

Alla luce della lunga durata di questa posta attiva, è opportuno costruire un dossier atto a dimostrare le motivazioni economiche di una determinata operazione. In primis è sempre opportuno che la valutazione dell'azienda o del ramo d'azienda scaturisca da una perizia indipendente, anche nei casi in cui la stessa non sia obbligatoriamente prevista, come invece avviene nei casi dei conferimenti (articoli 2343 del Codice civile per le Spa e 2465 comma 1 per le Srl) o degli acquisti “pericolosi” effettuati da società di nuova costituzione (articoli 2343-bis per le Spa e 2465 comma 2 per le Srl).

La perizia dovrà sempre descrivere in maniera chiara e dettagliata la composizione dell'azienda o del ramo d'azienda, nonché le logiche che hanno condotto alla cessione o al conferimento.

Peraltro, è buona prassi che il tutto sia accompagnato anche dalla documentazione societaria (verbali di assemblea e di consiglio di amministrazione) che supporti l'operazione e ne illustri le logiche sottostanti. Nel caso dei conferimenti d'azienda o di rami la perizia è obbligatoria perché il legislatore si preoccupa che sia preservata la tutela dell'integrità del capitale sociale, evitando che sopravvalutazioni degli asset conducano a fenomeni patologici di annacquamento del capitale.

La stessa logica governa anche gli acquisti effettuati da newco nei due anni dall'iscrizione al registro delle imprese per un corrispettivo superiore al decimo del capitale sociale quando l'acquisto è effettuato da parti correlate. Ma a maggior ragione la perizia potrà tornare utile nei confronti del fisco anche nei casi di cessione di aziende o di rami quand'anche non sia obbligatoria.

Determinante è quindi anche la modalità con cui è stato individuato il prezzo di cessione e l'avviamento. Generalmente si considerano i vari metodi aziendali (patrimoniale, misto, reddituale, Dcf – discounted cash flow- , multipli di mercato) per poi individuare quello prescelto ed, eventualmente, quello di controllo. Spesso si opta per il misto in quanto, nella variante con stima autonoma del goodwill, consente appunto di determinare il valore dell'avviamento.

Grande attenzione andrà posta anche ai parametri prescelti, quali i tassi di redditività normale del settore o quello di attualizzazione del sovrareddito.

Altra tematica cruciale è data dal numero degli anni “n”. Ciò in quanto le risultanze cambiano a seconda di un “n” determinato (da cinque a dieci anni) o tendente ad infinito, il che emerge dall'individuazione del terminal value nel Dcf. Va da sé, peraltro, che nei casi in cui il legislatore civilistico si preoccupa dell'integrità del capitale, sarà più difficile per il fisco contestare il parametro della durata al fine di raggiungere valori più elevati.

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