L’e-fattura non risparmia le imprese agricole
Nessuna agevolazione per le imprese agricole in ordine alla emissione della fattura elettronica se non una banale semplificazione per gli agricoltori in regime di esonero.
Il provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018 fornisce le regole tecniche per la emissione e la ricezione delle fatture elettroniche che interessano tutti i contribuenti in vista dell'obbligo generalizzato a partire dal 1° gennaio 2019.
La fatturazione elettronica creerà problemi di natura amministrativa a tutte le aziende e professionisti ma in particolare al mondo agricolo per il semplice fatto che la emissione richiede l'utilizzo di uno strumento informatico. Le imprese agricole di modeste dimensioni dovranno verosimilmente affidare l'incarico agli intermediari e questo creerà indubbi disagi nella emissione della fattura in particolare in presenza di fattura immediata. Le imprese agricole possono cedere i loro prodotti in aperta campagna o presso mercati generali e comunque in luoghi ove non è materialmente possibile disporre di un computer collegato con la rete internet e con il Sistema di interscambio (Sdi). Di fatto per la fattura immediata, gli agricoltori dovranno trovare il modo per essere collegati ovunque con il proprio intermediario a cui trasmettere l'«ordine» di emissione di una fattura di vendita.
Tutte le imprese agricole come la generalità dei soggetti passivi Iva, dovranno attivarsi per ottenere il «codice destinatario» e cioè ad un codice numerico di 7 cifre che si ottiene a seguito del processo di accreditamento al Sdi al fine di impostare le regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto che emette la fattura e il Sdi. Per il ricevimento della fattura elettronica di acquisto l’agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione e cioè una Pec o il codice destinatario.
L'unica semplificazione viene prevista per gli agricoltori in regime di esonero e cioè le imprese agricole che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7 milioni di euro e che non abbiano rinunciato al regime speciale Iva all'articolo 34 del Dpr 633/1972 ovvero al regime di esonero medesimo. Questi soggetti possono anche non richiedere il codice identificativo.
In questo caso l'emittente della fattura elettronica inserisce soltanto il codice convenzionale costituito da sette zeri. Quindi il Sdi recapita la fattura all'acquirente esonerato mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'agenzia delle Entrate.Il fornitore è tenuto tempestivamente a comunicare per altre vie (pec, posta elettronica, inviando una fattura cartacea) che l'originale della fattura elettronica è a disposizione dell'acquirente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia.
Peraltro si ricorda che l'impresa agricola in regime di esonero in presenza di cessione di beni o prestazione di servizi deve anche ricevere l'autofattura emessa dall'acquirente che non potrà non essere in forma elettronica. Quindi gli acquirenti presso imprese agricole esonerate dovranno anche adattare il formato della fattura Xml in fattura di acquisto e questa sarà un'altra variabile tutta da scoprire.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 89757 del 30 aprile 2018
Circolare 8/E del 30 aprile 2018