Imposte

L’eccedenza Ace si può trasferire al socio di Sas o Snc

Attribuzione proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili che può anche essere trasformata in credito Irap


L'Ace, aiuto alla crescita economica, uscita dalla porta per effetto della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) che l’abrogò a decorrere dal periodo di imposta 2019 è rientrata dalla finestra grazie alla Legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) senza perdere, quindi, nemmeno un giorno di onorato servizio. Anche quest’anno, perciò, i contribuenti interessati possono godere della possibilità di mitigare, in sede di dichiarazione dei redditi 2020, la base imponibile del reddito di impresa in un momento assai utile visto il periodo Covid ancora in corso.

L’agevolazione, introdotta dall’articolo 1 del Dl 201/2011, consiste in una parziale detassazione del reddito di impresa prodotto sia dai soggetti Ires che da quelli Irpef a condizione che operino in contabilità ordinaria o per obbligo o per opzione.

Analizziamo il caso dei soggetti Irpef, ovvero delle imprese individuali e delle società di persone. Per tali imprese l’Ace è calcolata moltiplicando il coefficiente dell’1,3% per la variazione in aumento del capitale proprio così quantificata. Somma algebrica, se positiva, tra, da una parte (A) gli incrementi e i decrementi del capitale proprio realizzati a decorrere dal 2016 e, dall’altra (B) la differenza, se positiva, tra il capitale proprio al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010. Nel caso in cui la variazione del capitale proprio sia superiore al patrimonio netto dell’esercizio di interesse, comprensivo dell’utile o della perdita del medesimo esercizio, il coefficiente andrà moltiplicato per quest’ultimo valore.

La componente (A), ovvero la variazione del capitale proprio dal 2016, è pari alla somma algebrica tra gli incrementi del capitale proprio (conferimenti in denaro, accantonamento di utili a riserva, rinuncia ai crediti) e i decrementi dello stesso (prelevamenti di utili).
È utile ricordare che, mentre i conferimenti nell’anno di effettuazione rilevano in proporzione alla data in cui sono fatti, i prelevamenti decorrono, invece, sempre dall’inizio dell’esercizio e, quindi, rilevano sempre per intero.

Non sono considerati decrementi del capitale proprio le riduzioni dello stesso per effetto di perdite.

La componente (B), è pari alla differenza, se positiva, tra il capitale proprio al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010 entrambi compresivi dell’utile conseguito nel relativo esercizio. Nel caso di imprese costituite successivamente al 31 dicembre 2010 l’importo da assumere è direttamente pari al patrimonio netto dell’ultimo esercizio del quinquennio 2011-2015 in contabilità ordinaria senza dover operare alcuna differenza.

L’agevolazione non può superare il reddito di impresa realizzato nel periodo e il mancato utilizzo, parziale o totale della stessa per scelta o per errore dell’imprenditore, ne comporta, nel limite del reddito, la sua perdita definitiva (salva la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa).

Nel caso in cui l’agevolazione sia superiore al reddito realizzato la differenza, a scelta del contribuente, può essere o riportata in avanti senza alcun limite di tempo o trasformata in credito di imposta utilizzabile solo ai fini Irap.

Nel caso di società di persone come Sas o Snc l’eventuale Ace eccedente il reddito di impresa può essere trasformata in un credito di imposta ai fini Irap utilizzabile dalla società stessa o attribuita a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili che in presenza di suoi redditi di impresa può anche concorrere ad aumentare la sua base Ace o essere trasformata a sua volta in credito Irap.

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