L’Ifrs 16 semplifica la vita del locatario In bilancio solo il diritto di utilizzo
Leasing al test del trattamento contabile e fiscale e al bivio della redazione del bilancio: in base al Codice civile e ai principi contabili nazionali o in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.
Il Codice civile, con un’impostazione formalistica, non prevede l’iscrizione dei beni in leasing nello stato patrimoniale dell’utilizzatore che sono inseriti, unitamente al relativo indebitamento, soltanto nella nota integrativa per quanto prevede l’articolo 2427 n. 22. Il proprietario-concedente deve indicare separatamente i beni concessi in locazione finanziaria che restano iscritti nel suo bilancio: è quanto prescrive l’articolo 2424 del Codice civile.
Diversa metodologia di rilevazione del leasing riguarda i bilanci redatti in base ai principi contabili internazionali. Sino ai bilanci 2018, lo Ias 17 prevedeva l’iscrizione dei beni in leasing finanziario e del relativo debito nel bilancio dell’utilizzatore e l’ammortamento avveniva in modo analogo ai beni di proprietà: i leasing finanziari erano quelli che, nella sostanza, comportavano l’acquisto del bene da parte dell’utilizzatore alla fine del contratto.
Invece, i beni detenuti in base a leasing operativi, sostanzialmente utilizzati con contratti di affitto o simili, restavano iscritti nel bilancio del proprietario: l’utilizzatore iscriveva nel conto economico soltanto i canoni.
Le differenti regole contabili, tra leasing finanziari e leasing operativi, hanno sollevato nel tempo alcuni problemi perché comportavano una diversa rappresentazione nell’attivo dello stato patrimoniale per la presenza (finanziario) o meno (operativo) dei beni detenuti in leasing e nel passivo del relativo indebitamento.
E questo in base ad una scelta contrattuale che proprietario e utilizzatore potevano pilotare.
Lo Iasb, pertanto, ha deciso di modificare l’impostazione contabile descritta e ha emanato il principio contabile Ifrs 16 che si applica, dai bilanci 2019, all’utilizzatore (locatario), non avendo apportato sostanziali modifiche alla rilevazione in bilancio da parte del locatore.
Il nuovo principio elimina la differenza tra leasing finanziario e leasing operativo, unificando il trattamento contabile dell’utilizzatore che iscrive in bilancio il diritto all’utilizzo dell’attività (Rou) e la relativa passività (debito).
La nuova modalità di contabilizzazione pone fine a qualsiasi discussione sulla qualificazione di un leasing tra finanziario o operativo, eliminando incertezze e comportamenti discrezionali.
Nello specifico, l’Ifrs 16 dispone che se il leasing trasferisce la proprietà dell’attività sottostante al locatario al termine della durata del leasing o se il costo del Rou riflette il fatto che il locatario eserciterà l’opzione di acquisto, questi ammortizza il diritto di utilizzo fino al termine della vita utile dell’attività sottostante. In caso contrario, il locatario ammortizza il Rou dalla data di decorrenza alla fine della vita utile del Rou o, se anteriore, al termine della durata del contratto di leasing.