Adempimenti

L’imposta di bollo cerca «spazio» anche nella fattura elettronica

immagine non disponibile

di Marco Magrini e Matteo Marcenaro

Le fatture con importi esenti o non soggetti a Iva di ammontare superiore a 77,47 euro sono soggette a imposta di bollo nella misura di 2 euro. Pur essendo chiaro che l’imposta deve applicata sulle fatture dal soggetto che forma i predetti documenti (da ultimo risoluzione 89/E/2016), molteplici sono le situazioni in cui l’applicazione del bollo viene di fatto demandata al committente. Caso emblematico è quello delle spese sanitarie in cui può capitare che il medico che emette la fattura, esente da Iva, indica al proprio paziente che dovrà apporre il bollo sul documento. Con la fattura elettronica questa prassi operativa non è più utilizzabile fino dalla fatturazione a carico della Pa esistente dal marzo 2015.

Infatti il documento dematerializzato sconta l’imposta di bollo secondo le disposizioni del Dm 17 giugno 2014, ossia mediante indicazione nell’apposito campo del tracciato che la fattura è soggetta a bollo e versamento dell’imposta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in modo cumulativo per tutti i documenti emessi utilizzando il modello F24 e l’apposito codice tributo. Quindi, nel pieno rispetto delle disposizioni del Dpr 642/72, dovrà essere il soggetto emittente la fattura elettronica ad indicare il suo assoggettamento a bollo e poi provvedere a versare l’imposta relativa. Il cessionario che riceve la fattura irregolare nel bollo non potrà “materializzare” il documento irreversibilmente elettronico e applicare su di esso il contrassegno telematico in quanto tale modalità non è prevista dal Dm 17 giugno 2014.

Non sembra neppure applicabile la soluzione per cui sia il soggetto che riceve la fattura non bollata a versare, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’anno, il bollo in luogo del soggetto che ha emesso il documento irregolare. Riprendendo l’esempio del medico e del paziente non trova conferma l’assolvimento dell’imposta a carico del paziente, consumatore finale, mediante modello F24 per regolarizzare fatture ricevute senza corretta valorizzazione del campo bollo da parte del proprio medico dal momento che il documento elettronico non è modificabile dal consumatore finale esponendolo senza rimedi alla solidarietà passiva e alle sanzioni relative. La posizione della risoluzione 444/E del 2008, secondo cui la regolarizzazione può far carico al soggetto ricevente che assolve l’imposta ed evita le sanzioni comminabili solo all’emittente, può vedere l’attivazione solo del cessionario che, operando in regime di impresa o di attività professionale, integra la fattura elettronica con altro documento digitale, secondo le regole del Dlgs 52/2005 (Cad), registrandolo nella propria contabilità proprio al fine della regolarizzazione e di evitare la solidarietà prevista dall’articolo 22 del Dpr 642/1972.

Sussistono comunque dubbi sull’efficacia del procedimento descritto per la regolarizzazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento dei documenti stante il differimento del versamento cumulativo previsto per le fatture elettroniche dall’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014. Per le fatture elettroniche alle Pa tale situazione è stata mitigata dalla facoltà di respingere le fatture irregolari. Nella fatturazione tra soggetti privati, non è invece prevista un’analoga possibilità per i destinatari di fatture elettroniche irregolari, con la conseguente necessità di intervenire anche per quanto riguarda eventuali violazioni in materia di bollo. Urgono chiarimenti in merito prima che la diffusione della fatturazione elettronica non produca conseguenze sanzionatorie a carico dei contribuenti peraltro impossibilitati ad intervenire.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©