L’Inps ufficializza la proroga del Durc, ma resta il nodo delle mancate segnalazioni
Recepita la proroga del documento fino al 29 ottobre, in alcuni casi vanno regolarizzate le comunicazioni Unimens
Il mix tra la sospensione dei versamenti contributivi Covid, le procedure di rilascio del Durc e la proroga di validità del Durc stesso rischiano di creare una vera e propria impasse, con pesanti ripercussioni per le aziende.
In questi giorni non è, infatti, infrequente che alcune imprese, avendo richiesto il Durc, si siano trovate alle prese con segnalazioni di irregolarità da parte dell’ Inps se non hanno censito correttamente la sospensione dei versamenti.
La criticità è stata finalmente stoppata dal messaggio Inps 2998 del 30 luglio 2020, che ha recepito la disposizione della legge 77/2020: questa ha sancito la proroga fino al 29 ottobre 2020 della validità dei Durc con scadenza successiva al 15 aprile. Ma l’intervento dell’ Istituto lascia aperte le segnalazioni già inviate dallo stesso nei giorni scorsi.
La procedura Inps
Facendo un passo indietro, si ricorda che le aziende con dipendenti che hanno attuato la sospensione dei versamenti dei contributi all’Inps dovevano, mediante l’inserimento di appositi codici di sospensione all’interno del flusso Uniemens, dichiarare di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei suddetti pagamenti causa Covid-19; di conseguenza l’Inps, effettuata l’istruttoria, provvedeva all’attribuzione di apposito codice di autorizzazione con il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.Circa i versamenti alla gestione separata Inps, anche i committenti dovevano dichiarare di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti in trattazione mediante l’inserimento, sempre all'interno del flusso Uniemens, nell’elemento
Le regole per commercianti e artigiani
La sospensione dell’obbligo del versamento ha riguardato anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali scadenti il 18 maggio 2020, vale a dire la I rata di contribuzione sul minimale anno 2020. Con il messaggio 2871/2020 l’Inps ha precisato che i soggetti in esame devono presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19. Nell’istanza deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva. Ai fini della verifica della regolarità contributiva - nelle more della presentazione di detta istanza gli interessati - nel riscontrare l'invito a regolarizzare trasmesso dalla struttura territoriale competente a gestire la verifica medesima, che riporta l’irregolarità relativa al I trimestre 2020, dovranno dichiarare, utilizzando la casella indicata nell'invito, di rientrare tra i soggetti destinatari della previsione di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del Dl 23/2020.
La ripresa dei versamenti
Nell’attuale quadro operativo, i versamenti Inps sospesi causa Covid-19 vanno ripresi in unica soluzione entro il termine del 16 settembre 2020 (salvo quelli che hanno mantenuto la scadenza del 31 luglio 2020), oppure mediante il pagamento di quattro rate in caso di rateizzazione, seguendo le istruzioni fornite dall’Istituto con il messaggio numero 2871.Infine, per quanto concerne i premi Inail bloccati causa Covid, da riprendere entro il 16 settembre oppure in quattro rate, il nuovo servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 consente alle aziende interessate dalle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previsti dalla normativa sull’emergenza epidemiologica da Covid-19 di comunicare all’Istituto, anche attraverso i propri intermediari, le sospensioni di cui hanno beneficiato, specificando la disposizione normativa applicata e dichiarando, altresì, di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del beneficio. Si ricorda che, per ogni regime di sospensione, può essere inviata un’unica comunicazione e non è consentito inoltrare successivamente eventuali integrazioni o rettifiche; queste ultime devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo pec alla sede competente. Al di là della proroga di validità dei Durc, i suddetti adempimenti, per le aziende che non vi avessero ancora dato corso, saranno comunque da effettuare.