La volontà delle parti distingue servizi e cessioni
Secondo l’interpello 573 l’operazione rileva nel nostro Paese se qui è ubicato l’immobile
L'operazione resa da una società al suo cliente che consiste nella progettazione, realizzazione ed installazione delle c.d. “camere bianche” è una prestazione di servizi e rileva ai fini Iva in Italia se è il Paese in cui è situato l'immobile. Il subappalto ad artigiani qualificati della sola installazione è comunque rilevante in Italia ma l'imposta è dovuta dal sub-committente se unico contraente stabilito.
La risposta a interpello 573 del 10 dicembre, si pronuncia su un caso particolare, quello delle “clean rooms” ma offre spunti per fare alcune riflessioni generale sulla distinzione tra cessione di beni e prestazioni di servizi e sulla territorialità di servizi connessi a beni immobili.
Considerate le camere bianche quali ambienti caratterizzati da «elevato grado di purezza dell'aria» dotati di un particolare sistema di areazione, le attività di progettazione e realizzazione delle stesse sono qualificate dalle Entrate quali prestazioni di servizi, in luogo di cessione di beni come, invece, proposto dalla Società istante. A sostegno della sua tesi, l'Amministrazione finanziaria ricorda che l'elemento principale che permette all'operatore, che si trova davanti ad una fattispecie complessa, di qualificare esattamente l'operazione è innanzitutto la volontà contrattualmente espressa dalle parti. Sicché, se essa è nel senso di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, allora, come nel caso in specie, la prestazione di servizi deve considerarsi assorbente rispetto alla cessione del materiale. Chiarito ciò, il passaggio successivo consiste nell'individuazione della territorialità dell'imposta.
Trattandosi di un servizio che presenta un nesso sufficientemente diretto con il bene immobile, costituendo quest'ultimo l'elemento costitutivo del servizio che, tra l'altro, ha ad oggetto l'alterazione fisica dell'immobile stesso, ricorrono le condizioni per qualificarlo come “servizio relativo ai beni immobili” ex articolo 31-bis Regolamento (UE) 282/2011). Di conseguenza la tassazione ai fini Iva è nel Paese in cui l'immobile è situato (articolo 47 Direttiva 2006/112/Ce). Non rileva, in tal senso, il luogo in cui il committente è stabilito. Per effetto dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del Decreto Iva , l'operazione rileverà in Italia se effettuata su un immobile ivi situato, mentre sarà fuori campo Iva se effettuata su un immobile situato in uno Stato Ue o extra-Ue.
In riferimento all'operazione di installazione affidata in subappalto, occorre monitorare, invece, la residenza dell'artigiano. Se quest'ultimo è residente in Italia, il servizio reso sull'immobile italiano è rilevante in Italia e va fatturato al sub-committente con Iva italiana. Se l'artigiano è un soggetto stabilito in un altro Stato Ue o extraUe, il servizio reso sull'immobile italiano è comunque rilevante in Italia, ma è il sub-committente a dover assolvere l'imposta mediante integrazione della fattura (o autofattura).
Si badi che tali regole valgono anche a contrario, in riferimento a prestazioni di servizio rese da soggetti passivi italiani su immobili situati all'estero. Le Entrate precisano, al riguardo, che l'operazione è fuori campo Iva in Italia. Ma attenzione che l'imposta è comunque dovuta nello Stato Ue in cui si trova l'immobile e, se entrambi le parti (prestatore e committente) sono stabiliti in Italia, sarà il prestatore a doversi identificare nel Paese in cui è situato l'immobile ed ivi provvedere agli adempimenti Iva.