L’Intrastat gioca la carta semplificazione dal 2018
Dal 1° gennaio 2018 arriva la semplificazione per gli acquisti intracomunitari di beni e per i servizi, sempre intracomunitari.
Infatti, il sesto comma dell’articolo 50 del Dl 331/1993 (come modificato dal Dl 244/2016 convertito nella legge 19/2017) prescrive che devono essere previste «significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi» che prevedano che il numero dei contribuenti obbligati agli adempimenti collegati alle operazioni intracomunitarie «sia ridotto al minimo».
Proprio sull’onda di tale prescrizione, è arrivato il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017 (protocollo n. 194409/2017), che è intervenuto a modificare il decreto del 22 febbraio 2010 attraverso il quale sono stati approvati gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute in ambito comunitario, da utilizzare a far tempo dal 2010.
Le semplificazioni ora apportate sono di notevole importanza. Viene disposto, infatti, che dal 1° gennaio 2018 per gli acquisti di beni e di servizi, vi sia un obbligo di compilazione dei modelli Intrastat, rispettivamente, 2-bis e 2-quater, solo ai fini statistici e solo se si raggiungono o superano determinati importi in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Più precisamente per quanto riguarda il modello Intra 2-bis, relativo agli acquisti intracomunitari di beni, viene stabilito che esso vada presentato ai soli fini statistici e con cadenza mensile, nel caso in cui l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200mila euro.
Sul fronte dei servizi ricevuti e sempre di natura comunitaria, viene previsto che il modello Intra 2-quater sia da presentarsi sempre e solo ai fini statistici e con cadenza mensile qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100mila euro.
Tale semplificazione deriva dal fatto che i dati relativi alle operazioni indicate e oggetto di semplificazione, vengono acquisiti, dal 2017, attraverso il cosiddetto spesometro trimestrale, che per il solo 2017 ha trovato scadenza semestrale, ovvero attraverso l’invio delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio. Inutile, dunque, duplicare inutilmente l’invio di dati già in possesso dell’amministrazione finanziaria.
Per individuare i servizi intracomunitari è necessario fare riferimento al «Codice servizio», desumibile dalla tabella «Cpa». Anche per tali codici il provvedimento prevede che, dal 1° gennaio 2018, si debba fare riferimento, per tutti i servizi intracomunitari «al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (Cpa)», semplificandone la ricerca.
Anche per le cessioni intracomunitarie di beni, il provvedimento apporta delle modifiche. In questo caso, infatti, viene previsto che la compilazione dei dati statistici, che si trovano all’interno del modello Intra 1-bis, è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile e che non hanno realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100mila euro.
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