L’Intrastat resta dai 200mila euro
Ancora una settimana di tempo per presentare gli Intrastat per i soggetti obbligati con periodicità mensile. L’invio può essere effettuato entro lunedì 26 esclusivamente in via telematica all’agenzia delle Dogane mediante il servizio telematico doganale Edi (Electronic data interchange) oppure all’agenzia delle Entrate, sempre mediante invio telematico.
Pertanto, devono affrettarsi a provvedere all’adempimento, se non vogliono incorrere nelle sanzioni previste dall’ordinamento, i lavoratori autonomi, i professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali, le società di capitali e gli enti commerciali, le Spa, le Srl, le società cooperative, le Sapa, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, gli imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio eccetera, le società di persone, le società semplici, le Snc, le Sas, gli studi associati e ancora gli istituti di credito, le Sim, gli altri intermediari finanziari, le società fiduciarie.
Tutti questi soggetti, se per almeno uno dei quattro trimestri precedenti hanno effettuato cessioni intraUe di beni per un totale trimestrale superiore a 50mila euro, devono compilare l’Intra 1-bis sia nella parte fiscale che statistica (quest’ultima solo se si supera i 100mila euro). Lo stesso vale per le prestazioni di servizi rese: se l’ammontare totale trimestrale dei servizi resi ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972 supera i 50mila euro per almeno 1 dei 4 trimestri precedenti, l’Intra 1-quater va compilato completamente.
La novità riguarda i flussi di beni e servizi in entrata. Dal 1° gennaio 2018, in entrambi i casi, sia per gli acquisti intraUe di beni sia per le prestazioni di servizi ricevute, la presentazione dei modelli (rispettivamente Intra 2-bis ed Intra 2-quater) è dovuta solo nella parte statistica. Va comunque ricordato che restano obbligati mensilmente quei contribuenti che per almeno uno dei quattro trimestri precedenti hanno registrato un totale trimestrale degli acquisti IntraUe e dei servizi ricevuti per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 200mila euro (per i beni) e 100mila euro (per i servizi).
Un ulteriore elemento da considerare è la semplificazione riguardo alla compilazione di alcune colonne della parte statistica degli elenchi: come pure sottolineato dalla circolare 6/2018 di Assonime di qualche giorno fa, sono tenuti a compilare le colonne relative al «valore statistico», alle «condizioni di consegna» e alle «modalità di trasporto» esclusivamente i soggetti mensili che hanno realizzato nell’anno precedente, o presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, considerando separatamente ciascuna di queste attività.
Passando agli aspetti sanzionatori, è infine bene ricordare che il contribuente che ometta di presentare gli elenchi - oppure li compili in maniera incompleta, inesatta od irregolare - incorrerà in quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del Dlgs 471/1997: da 500 a mille euro per ciascuno di essi, somma ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del controllo.
Non sono invece sanzionate la correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti, sempre nel limite dei 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o spontaneamente. In ogni caso, per sanare in maniera più veloce ottenendo agevolazioni in termini di riduzione delle sanzioni, il contribuente può pur sempre ricorrere al ravvedimento.