Imposte

L’iperammortamento abbatte l’acconto 2017

di Luca Gaiani

Gli investimenti iper ammortizzabili abbattono l’acconto previsionale del 30 novembre solo con entrata in funzione e interconnessione entro la chiusura dell’esercizio. Le imprese che stanno effettuando investimenti agevolabili possono valutare un ricalcolo al ribasso dell’acconto previsionale 2017 verificando che, già da questo esercizio, siano verificati i requisiti per applicare la maggior deduzione del 150%. La stima del minor acconto rispetto al dato storico dovrà considerare anche la minor aliquota Ires 24% e, con segno opposto, il depotenziamento dell’Ace con coefficiente 1,6 per cento.

Investimenti 2017

Nell’esercizio 2017 trova applicazione l’incentivo per gli investimenti iper ammortizzabili. La norma attualmente in vigore prevede che l’agevolazione (maggiorazione del costo del 150% ai fini del calcolo degli ammortamenti e dei canoni leasing) spetti per investimenti, dotati di particolari requisiti tecnici e della interconnessione alla rete, effettuati nel 2017 ovvero anche entro il 30 settembre 2018 a condizione che alla fine del corrente anno sia confermato l’ordine e pagato un acconto almeno pari al 20%. Il Ddl di bilancio proroga l’ambito temporale al 2018, con coda fino al 31 dicembre 2019 sempre in caso di ordini e acconti 20%.

Per poter sfruttare l’agevolazione già nel 2017, riducendo l’Ires (o l’Irpef) di competenza di questo esercizio, occorre però che, entro il 31 dicembre:

•il costo sia sostenuto secondo le regole di competenza dell’articolo 109 del Tuir;

•il bene sia entrato in funzione;

•sia verificato e documentato (con autocertificazione o perizia redatta entro la stessa data) il requisito dell’interconnessione.

Se invece si sono effettuati investimenti super ammortizzabili (maggiorazione del 40% del costo), per i quali il termine ultimo è attualmente fissato al 30 giugno 2018 con ordini e acconti del 20% entro fine 2017 (e proroga dal Ddl di bilancio, ma con beneficio ridotto al 30%), l’utilizzo del bonus già nel corrente esercizio richiede solo la sussistenza delle prime due condizioni (costo sostenuto ed entrata in funzione).

Riduzione dell’acconto

La verifica dei tre requisiti necessari a far scattare l’iper ammortamento deve necessariamente partire dalla esatta individuazione della data in cui l’investimento è effettuato; taluni aspetti problematici sorgono nel caso di operazioni avviate nel 2016 (quando ancora l’iper ammortamento non spettava) e concluse nel 2017.

Le regole da osservare sono quelle dell’articolo 109, comma 2, del Tuir e dunque, per le cessioni di beni mobili, la data di consegna o spedizione, con eventuale rinvio al momento del collaudo in presenza di contratti che prevedono espressamente una condizione che sospende l’efficacia traslativa sino alla verifica del buon funzionamento. Per i beni in appalto, vale l’ultimazione della prestazione, ovvero, in presenza di Sal contrattuali che individuino la parte di opera già realizzata e accettata in via definitiva dal committente, il costo risultante da tali documenti.

Sono inoltre necessari l’entrata in funzione e l’interconnessione entro il 31 dicembre 2017, perché solo a seguito di tali eventi l’impresa potrà dedurre nella dichiarazione Redditi 2018 l’ulteriore quota di ammortamento sul 150 per cento. Se il bene entra in funzione, ma l’interconnessione è rinviata al 2018, per questo esercizio spetterà la maggiorazione del 40%, mentre si passerà al 150% dal prossimo anno.

La legge prevede che in presenza di iper ammortamento, occorre rideterminare l’acconto “storico” del 2017 e del 2018. Posto che l’Ires liquidata per il 2016 non può essere stata influenzata dall’iper ammortamento, la disposizione, come confermato dalla circolare Entrate 4/E/2017 e dalla circolare Assonime 12/2017, varrà solo per l’acconto del 2018. È, in ogni caso, legittimo considerare l’iper ammortamento (come pure del super ammortamento) che si stanzierà nella dichiarazione riferita al 2017 nel calcolo dell’acconto previsionale.

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