L’irregolarità fa cessare d’ufficio la partita Iva e può portare all’esclusione dal Vies
Cessazione della partita Iva o esclusione del soggetto dalla banca dati di coloro che sono ammessi a effettuare operazioni intracomunitarie (Vies), nel caso di verifica di rischio o irregolarità del contribuente.
Con il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate n. 110418 del 12 giugno 2017, è stata prevista, ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 35 del Dpr 633/1972, l'esecuzione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati forniti dai soggetti passivi d'imposta per la loro identificazione ai fini Iva. Tutto ciò in applicazione di criteri di valutazione del rischio mirati a individuare, prevalentemente, i soggetti che siano privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva, come espressamente previstodagli articoli da 1 a 5 del Dpr 633/1972, nonché l'eventuale presenza di quegli «elementi di rischio di frodi all'Iva» elencati nel provvedimento citato.
Si tratta di elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva, alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività, alla «posizione fiscale» del soggetto titolare della partita Iva, con riferimento a eventuali omissioni e\o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi e, ancora, al collegamento che egli può avere con altri soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.
I controlli dei soggetti e dei rischi indicati, oltre a essere effettuati utilizzando le banche dati a disposizione della stessa amministrazione finanziaria, vengono posti in essere anche attraverso l'esecuzione di accessi nei luoghi di esercizio dell'attività.
Più precisamente si tratta di controlli formali e sostanziali, da eseguire entro sei mesi dalla attribuzione della partita Iva e, comunque, ogni qual volta vi sia un mutamento dei dati oggetto di analisi di rischio, finalizzati a riscontrare la veridicità «dei dati dichiarati dal contribuente all'atto della richiesta di attribuzione della partita Iva» o al momento della comunicazione per l'inclusione nel Vies, la banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Per quanto riguarda i controlli sostanziali, il provvedimento specifica che si tratta di verificare quali siano i reali soggetti che utilizzano la partita Iva controllata, che l'attività dichiarata sia naturalmente lecita e corrispondente a quella effettivamente esercitata; infine, la corrispondenza della sede.
Qualora a seguito dei predetti controlli dovesse emergere che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui al Dpr 633/1972, l'ufficio può procedere con la notifica di un provvedimento di cessazione della partita Iva.
Se, invece, dai controlli dovesse emergere l'effettuazione di operazioni intracomunitarie «in un contesto di frode Iva», allora l'Ufficio deve valutare la notifica di un provvedimento di esclusione del soggetto dal Vies.
Il contribuente, in caso di esclusione dalla banca dati dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie, può presentare apposita istanza chiedendo nuovamente l'inclusione al Vies, istanza che va valutata dall'agenzia delle Entrate.
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