Professione

L’ispezione prevale sulla certificazione

di Matteo Prioschi

L’esecuzione di controlli da parte degli Ispettori del lavoro può portare alla sospensione o all’impugnazione della certificazione del contratto dell’azienda ispezionata.

Con la circolare 9 del 1° giugno l’Ispettorato nazionale del lavoro indica al personale come comportarsi nel caso in cui, nel corso di un’ispezione presso un’azienda, vengano a conoscenza dell’esistenza di una certificazione del contratto o che la procedura per la stessa è già stata avviata o lo sarà.

In base all’articolo 75 del Dlgs 276/2003 «al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».

Come indicato nella circolare 9, se il controllo inizia dopo la presentazione di una domanda di certificazione, gli ispettori devono avvisare la commissione di certificazione a cui è stata indirizzata la pratica, notificando l’avvio del procedimento ispettivo. Ciò comporterà la sospensione del percorso di certificazione, che potrà riprendere al termine dei controlli e tenuto conto del risultato degli stessi che gli ispettori avranno comunicato alla commissione.

Quest’ultima dovrà essere informata anche nel caso in cui, a controlli già iniziati, gli ispettori vengano a conoscenza della presentazione dell’istanza di certificazione. Anche in questo caso la procedura verrà sospesa, in base a quanto previsto dal regolamento della singola commissione, che sarà successivamente informata sul risultato dei controlli.

Infine, se l’ispezione viene effettuata nei confronti di un soggetto che ha già una certificazione, e i controlli mettono in luce «vizi riconducibili all’erronea qualificazione del contratto ovvero alla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione», il verbale conclusivo deve indicare che il disconoscimento della certificazione del contratto di lavoro o di appalto è efficace a seguito del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la commissione certificazione e, se questo non ha successo, dopo l’impugnazione presso il giudice.

A questo riguardo la circolare ricorda che il ricorso può essere promosso presso il giudice del lavoro o il tribunale amministrativo regionale in base all’irregolarità riscontrata. Quanto all’individuazione del foro territoriale competente, si deve privilegiare quello della sede sociale dell’azienda, mentre se si tratta di certificazione di appalto, prevale il criterio della sede in cui si svolge il rapporto di lavoro.

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