Controlli e liti

L’omesso versamento preclude la definizione agevolata delle sanzioni a un terzo

L’ordinanza 18214/2021 della Cassazione: l’atto di irrogazione delle sanzioni non consente l’abbattimento

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di Dario Deotto e Andrea Taglioni

La violazione dell’omesso versamento delle imposte preclude la possibilità di usufruire della definizione agevolata delle sanzioni a un terzo prevista dall’articolo 17 del Dlgs 472/1997. A deciderlo è la Cassazione con l’ordinanza 18214/2021.

La vicenda trae origine da un ricorso avverso un atto di irrogazione delle sanzioni, ex articolo 17 del Dlgs 472/1997, con il quale veniva contestata l’illegittimità dell’atto in quanto l’ufficio, nell’irrogazione della penalità, inibiva la possibilità della definizione agevolata nella misura di un terzo, trattandosi – per lo stesso ufficio – di omesso versamento del tributo.

A seguito della conferma, in entrambi i giudizi di merito, delle ragioni del contribuente, l’amministrazione finanziaria proponeva ricorso per Cassazione, precisando che la violazione dell’omesso versamento, contestata attraverso l’atto di irrogazione delle sanzioni ex articolo 17 del Dlgs 472/1997, impedisce la possibilità di definizione in forma agevolata.

Ripercorrendo l’evoluzione normativa, i giudici di legittimità hanno innanzitutto precisato che l’agenzia delle Entrate ha l’ampia facoltà, quando contesta l’omesso versamento di un’imposta, di procedere all’irrogazione della sanzione utilizzando sia l’atto di irrogazione delle sanzioni (o l’atto di contestazione ex articolo 16 del Dlgs 472/1997 – in realtà oggi l’atto di contestazione non può essere utilizzato per penalità relative a violazioni sostanziali) sia il procedimento dell’iscrizione a ruolo.

Ricostruita la fonte normativa applicabile alla fattispecie, la Cassazione ne ha tratto la conseguenza che dalla previsione dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 17 del Dlgs 472/1997 risulta impedita la possibilità di definizione agevolata della sanzione relativa all’omesso versamento del tributo (quando viene utilizzato l’atto di irrogazione delle sanzioni).

Tali conclusioni, tuttavia, non appaiono condivisibili in quanto si creerebbe un’evidente disallineamento se, per la medesima violazione, l’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, provvedesse ad inviare l’avviso bonari”, il quale, ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs 462/1997, consente la definizione della penalità nella misura di un terzo.

Sicché la previsione dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 17 del Dlgs 472/1997 deve essere interpretata nel senso che la definizione agevolata della sanzione (a un terzo) prevista da tale articolo di legge risulta impedita soltanto quando la penalità risulta iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 nonché dell’articolo 54-bis del Dpr 633/1972. La norma dell’articolo 17 del Dlgs 472/1997 fa riferimento proprio – quanto all’impedimento alla definizione agevolata – alle «sanzioni indicate nel periodo precedente», cioè alle penalità iscritte a ruolo per effetto degli articoli 36-bis del Dpr 633/1972 e 54-bis del Dpr 633/1972. Questo perché, in tali casi, opera la (precedente) possibilità di definizione dell’eventuale avviso bonario che precede l’iscrizione a ruolo.

In tal senso si è espressa – con un’analisi molto approfondita - Ctp Reggio Emilia, con sentenza 214/1/09 del 19 novembre 2009.

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