La cartella notificata al fallito legittima l’ammissione al passivo
Le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei confronti del fallito sottostanno al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali ma sono comunque legittime per fare conoscere alla procedura la pretesa erariale. Intanto il Concessionario deve sottostare ex articolo 51 della legge fallimentare al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento. Ma, in mancanza di divieto espresso, può comunque notificare la cartella di pagamento anche per portare a conoscenza della procedura l’entità della pretesa e consentirle così l’eventuale opposizione dinnanzi al giudice tributario. Così la sentenza 19589/17/2018 della Ctp Roma ( clicca qui per consultarla ).
Il contenzioso
A seguito di sentenza della Ctp che accoglie parzialmente l’originario ricorso introduttivo proposto dalla società ancora in bonis per l’annullamento dell’accertamento del 2004 riferito a Iva, Ires e Irap, una Spa, successivamente entrata in amministrazione straordinaria, riceve dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione una cartella di pagamento per il relativo ruolo reso esecutivo. La società lo oppone ante la Ctp per violazione dell’articolo 51 della legge fallimentare, stante l’impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. A cascata, la derivata illegittimità della cartella di pagamento così notificata.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resiste ribadendo la fondatezza della pretesa invocata e la legittimità del ruolo recato dalla cartella di pagamento.
La decisione
Il giudice sposa la tesi del concessionario e rigetta il ricorso della società per i seguenti motivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ancorché obbligata a sottostare al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali nel caso di contribuente in amministrazione straordinaria, può comunque validamente invocare presso la procedura concorsuale la pretesa tributaria fornendo semplice prova della sussistenza del credito maturato. Questo in quanto la notifica della cartella di pagamento non conta per dare avvio all’espropriazione forzata e neppure è necessaria per l’ammissione allo stato passivo.
In mancanza di una norma che ne faccia espresso divieto la notifica della cartella di pagamento non può mai ritenersi illegittima. Questo in quanto, ben potendo rappresentare lo strumento necessario per portare a conoscenza della procedura concorsuale l’entità della pretesa tributaria, permette altresì l’opposizione dinnanzi al giudice tributario avverso l’originario atto impositivo.
Ctp Roma, sentenza 19589/17/2018