Imposte

La chiusura della partita Iva è anomala in agricoltura

L’attività imprenditoriale per il fisco dovrebbe cessare dopo l’operazione

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di Giorgio Gavelli

Riserve di utili e soggettività passiva Iva sono due elementi a cui fare attenzione nel caso ci si approcci all’operazione agevolata.

In merito alle riserve di utili di società di capitali trasformate in società semplici, la circolare 26/E/2016 (capitolo III) e la risposta a interpello 811/2021, hanno chiarito che devono essere imputate ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione con conseguente tassazione secondo le ordinarie disposizioni sui dividendi.

Sotto l’aspetto Iva, secondo le circolari 26/E e 37/E del 2016 l’assenza della qualifica imprenditoriale in capo alla società semplice, avente come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, comporta la cessazione dell’attività imprenditoriale in seguito alla trasformazione agevolata, configurando un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 5), del Dpr 633 del 1972. Bisognerebbe perciò chiudere la partita Iva con fuoriuscita dei beni. Ciò tuttavia, nel settore agricolo contrasta con l’esperienza, dal momento che molte società semplici sono dotate di partita Iva, per cui la trasformazione non dovrebbe comportare alcun mutamento in ambito Iva. A tal proposito, occorre un chiarimento.

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