La compensazione anticipata del credito è violazione formale
È illegittima la sanzione sulla compensazione anticipata in assenza di una esplicita contestazione della sussistenza del credito: si tratta, infatti, di una violazione formale, sanzionabile con la sola irrogazione degli interessi moratori. A fornire questa interpretazione è la Ctp Reggio Emilia 140/2/2017, depositata il 17 maggio scorso (presidente e relatore Montanari).
L’agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un atto di recupero di un credito compensato, perché risultava utilizzato anticipatamente rispetto alla presentazione della dichiarazione. Venivano contestualmente irrogate sanzioni nella misura pari al 30% del credito indebitamente fruito. Il provvedimento veniva impugnato, eccependo - tra i diversi motivi - la violazione del principio di proporzionalità con riferimento alla sanzione applicata, sottolineando inoltre che lo Statuto del contribuente prevede la non sanzionabilità delle violazione puramente formali.
La Ctp, in parziale accoglimento del ricorso, ha innanzitutto rilevato che la giurisprudenza comunitaria ha da tempo affermato che le sanzioni in tema di Iva devono rispettare il principio della proporzionalità (Corte di giustizia C-272/13): occorre verificare la natura e la gravità dell’infrazione, nonché le modalità di determinazione dell’importo della stessa. In mancanza di un tentativo di frode o di un danno al bilancio dello Stato, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Ue, un versamento tardivo dell’Iva costituisce solo una violazione formale.
Quando la sanzione è determinata in una maggiorazione dell’imposta, in base ad una percentuale forfetaria e senza che vi sia una possibilità di gradazione, potrebbe anche risultare eccedente rispetto alla necessità di assicurare l’esatta riscossione ed evitare l’evasione. In questi casi la Corte Ue ha ritenuto che il versamento di interessi moratori possa costituire di per sé una sorta di sanzione più che adeguata in caso di violazione di un mero obbligo formale, a condizione comunque che non ecceda quanto necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti (garantire l’esatta riscossione dell’Iva ed evitare l’evasione). La valutazione finale, della proporzionalità o meno della sanzione irrogata, compete esclusivamente al giudice, in caso di contestazione da parte del contribuente.
Secondo il collegio emiliano, in applicazione di tali principi, nel caso di specie l’Agenzia non aveva contestato la sussistenza del credito compensato, con la conseguenza che non si era in presenza di una “truffa”, ma semplicemente di una sorta di «tardivo versamento». È così stato rilevato che la violazione aveva carattere formale e, quindi, non è sanzionabile in misura proporzionale del 30% perché eccessiva. Pertanto, la sola applicazione degli interessi moratori, liquidati già con il provvedimento, era sufficiente.