La crisi grave annulla l’extra-contributo Cigs
La mini riforma degli ammortizzatori sociali, avviata nel 2015, non ha toccato una disposizione del 1988 che permette alle aziende in procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio di impresa di avvalersi dell’esclusione dal versamento del contributo addizionale Cigs. Lo specifica il ministero del Lavoro nella circolare 4/2018 con cui sono fornite indicazioni circa l’operatività del regime di esonero.
In caso di fallimento con esercizio provvisorio, l’esclusione dal contributo è fissata dal giorno della pubblicazione della sentenza dichiarativa. Per il concordato preventivo con continuità aziendale, il momento dal quale l’azienda può non versare più il contributo decorre dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale. Lo stesso dicasi per il concordato in bianco, fattispecie in cui l’impresa può presentare dapprima il ricorso di concordato, riservandosi di depositare, successivamente, la proposta di concordato preventivo con il relativo piano.
Riguardo alla ristrutturazione del debito, l’esonero parte dalla data di pubblicazione dei relativi accordi presso il registro delle imprese, mentre il giorno dell’ammissione alla liquidazione coatta amministrativa segna il momento di affrancamento dall’obbligo di versare il contributo addizionale (ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’attività).
Infine, in caso di amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio di impresa, l’esonero dal versamento del contributo addizionale decorre dal momento in cui viene resa la dichiarazione dello stato di insolvenza.