La data certa della perizia fa scattare gli iperammortamenti
Qual è, concretamente, il ruolo giocato dalla data di «acquisizione della documentazione» (perizia, dichiarazione del legale rappresentante, attestato di conformità) da parte dell’impresa ai fini dell’iperammortamento? È un quesito piuttosto ricorrente, vista l’insistenza che, su questa locuzione, è rintracciabile nei vari documenti di prassi.
La norma (articolo 1, comma 11, legge 232/2016) prevede che per fruire dei benefici l’impresa «è tenuta a produrre» una documentazione qualificata dallo stesso legislatore. A tal fine i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate (circolare 4/E/2017, paragrafo 6.3, risoluzione 27/E/2018) e del ministero dello Sviluppo economico (circolare 547750/2017 e 177355/2018) – richiamando la relazione illustrativa al Ddl della legge di Bilancio – hanno affermato che «la variazione in diminuzione del reddito d’impresa da operare in dichiarazione a titolo di iperammortamento e il conseguente vantaggio in termini di minor imponibile (o maggior perdita fiscale riportabile a nuovo) sono pur sempre subordinati all’acquisizione, entro la data di chiusura del periodo d’imposta 2018, della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione del legale rappresentante (autocertificazione)». La risoluzione 27/E/2018 si spinge ad affermare che «si ritiene che, nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti».
Ma cosa s’intende per «acquisizione» dei documenti entro la data di chiusura del periodo d’imposta?
Una lettura di buon senso della norma pare possa guidare verso un’interpretazione che distingua due ipotesi tra loro ben differenti: quella in cui la documentazione richiesta sia fornita di data certa e quella in cui questo requisito non è presente. La «data di acquisizione» della documentazione, infatti, risulta essere indispensabile (entro il termine del periodo d’imposta in cui si vuole iniziare a beneficiare dell’iperammortamento) quando tali documenti non sono muniti di data certa, ad esempio in caso di una autocertificazione del legale rappresentante o dell’attestato di conformità dell’ente certificatore. In questi casi non è dimostrabile quando sono stati concretamente posti in essere.
Viceversa, quando la data di «venuta ad esistenza» della documentazione è incontrovertibile (giuramento della perizia presso un Tribunale o pubblico ufficiale o giudice di pace) non pare si renda necessario alcun adempimento ulteriore al fine di stabilire la decorrenza temporale del beneficio. Se il professionista ha giurato la perizia lo scorso 30 dicembre, l’iperammortamento dovrebbe pertanto decorrere dal 2017, a nulla rilevando che la stessa sia stata materialmente consegnata/inviata all’impresa nel 2018. Sarebbe paradossale infatti, che, nonostante la perizia giurata nel 2017, ci si debba limitare al superammortamento per il 2017, slittando l’inizio dell’iperammortamento al 2018.
A sostegno di questa tesi, la data della perizia (e non quella di consegna al contribuente) segna l’efficacia anche di altre agevolazioni, quali l’affrancamento di valore di terreni e partecipazioni. Al contrario, la risoluzione 152/E/2017 dà rilievo alla consegna via Pec all’impresa, ma solo in quanto, in questo caso specifico, si è in presenza di perizia non ancora asseverata alla data del 31 dicembre 2017, un’ipotesi ben diversa da quella in esame.