Adempimenti

La data decide l’ammortamento

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di Luca Gaiani

Imprese alla ricerca della data di effettuazione dell’ investimento , per stabilire se spetta il super o l’ iper ammortamento . L’intreccio di decorrenze tra l’agevolazione del super ammortamento - vecchia e nuova - e quella dell’iper ammortamento rende estremamente complesso individuare se, e per quali importi, ci si possa avvalere dell’uno o dell’altro incentivo. Sono ancora tutti da chiarire i requisiti tecnici necessari per far scattare l’iper maggiorazione del 150 per cento (GLI ESEMPI).

Vecchio e nuovo bonus

La legge 232/2016 ha esteso al 2017 l’agevolazione del super ammortamento 140% già in vigore nell’anno precedente, con una sostanziale prosecuzione delle regole precedenti (con l’eccezione delle autovetture diverse da quelle esclusivamente strumentali, non più agevolate). Risulterebbe dunque indifferente, per gli investimenti in corso, stabilirne l’esatto momento di effettuazione (tra 2016 o 2017), poiché il bonus - che spetta comunque - comincia a essere fruito solo dall’entrata in funzione (data ancora differente).

Senonché, alla prosecuzione senza soluzione di continuità del super ammortamento, si è affiancato il nuovo iper ammortamento del 250%, che si intreccia sia di requisiti di spettanza che di decorrenza. L’iper ammortamento spetta solo in presenza di determinate (e ad oggi assai oscure) condizioni tecniche (bene compreso nell’allegato A alla legge e interconnessione con il sistema aziendale o con la rete di fornitura) e per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017.

Un bene iper ammortizzabile rientra anche nel super ammortamento (per data investimento e tipologia), mentre non è vero il contrario. Quindi, se il costo è stato sostenuto (secondo le regole fiscali dell’articolo 109 del Tuir: consegna oppure ultimazione per gli appalti) entro il 31 dicembre 2016, il cespite potrà scontare solo il 140% (anche se entra in funzione e si ammortizza dal 2017), mentre se il costo è sostenuto nel 2017, il bene usufruisce sicuramente del super ammortamento, ma ci si può chiedere se può spettare anche l’iper deduzione in base ai requisiti tecnici.

Appalti al buio

I dubbi che derivano dagli intrecci di date e tipologie tecniche scattano soprattutto nel caso in cui l’investimento sia realizzato in appalto. Il problema non è nuovo, ma ora certamente si acuisce per effetto dell’esistenza dei due incentivi alternativi a cavallo del 1° gennaio 2017. Se, ad esempio, l’appalto si è avviato nel 2016, ma è stato ultimato nel 2017, ci si interroga, in presenza dei requisiti per il 250%, se sia iper agevolabile tutto il costo, oppure solo la quota realizzata dopo il 1° gennaio.

Se non erano previsti stati avanzamento lavori, la risposta corretta è la prima, mentre in caso di Sal occorre verificare se il costo in essi indicato sia da considerare sostenuto già nel 2016 (liquidazione definitiva ex articolo 1666 C.c.); in caso affermativo, su questa parte di prezzo si dovrebbe poter usufruire solo del 140%, mentre il costo rimanente andrebbe al 250%, ammesso che sullo stesso cespite realizzato tra 2016 e 2017 possano coesistere due diversi incentivi (questione che dovrà essere chiarita dalle Entrate).

Tra 2017 e 2018

Un problema opposto si porrà a fine 2017. La legge prevede che l’investimento (super o iper) può essere effettuato entro il 30 giugno 2018, purché entro il 31 dicembre 2017 l’ordine sia confermato dal fornitore e sia versato un acconto del 20 per cento. L’allungamento al 30 giugno dovrebbe, pur nel silenzio della norma, estendersi anche agli appalti, nel qual caso occorrerà aver stipulato entro il prossimo 31 dicembre il relativo contratto (con un pagamento almeno del 20% del corrispettivo). Il rischio è che l’ultimazione della prestazione (che generalmente coincide con il collaudo dell’opera) slitti oltre il 30 giugno 2018, facendo perdere tutto il bonus (sia iper che super). La soluzione consisterà nel prevedere, nei contratti che si andranno a stipulare (o in successive integrazioni, come consentito dalla circolare 44/E/2009), la liquidazione del corrispettivo in base a Sal “definitivi” che certifichino l’opera realizzata a tutto il 30 giugno 2018. Su questa parte di costo, una volta ultimato il bene ed entrato in funzione, l’impresa potrà usufruire della maggiorazione del 40% o del 150% a seconda dei casi.

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