La deduzione deve scattare con il varo del decreto
Le svalutazioni dei crediti verso soggetti in concordato preventivo sono deducibili da quando è stato prodotto il decreto di ammissione al concordato stesso. Ma cosa si intende come “decreto di ammissione” nel caso di concordato in continuità? Questa procedura si attiva tramite una domanda giudiziale che non richiede l’allegazione del piano. In effetti, quando l’articolo 101, comma 5, del Tuir parla del momento di inizio della procedura identificandolo con l’emissione del decreto di ammissione, non è stato aggiornato con le modifiche al concordato apportate nel 2012.
La norma fiscale intende chiaramente riferirsi al momento in cui il concordato si attiva e tale momento, a nostro parere, non può che coincidere con l’emissione del decreto del tribunale di concessione dei termini per presentare il piano e nomina del commissario giudiziale. E infatti è a far data dalla presentazione della domanda di concordato e del conseguente decreto di concessione del termine che si generano due importanti conseguenze:
i creditori non possono più avviare azioni esecutive individuali (articolo 168 della legge fallimentare);
gli eventuali crediti che sorgono per atti compiuti successivamente alla citata data sono considerati prededucibili, caratteristica che si assegna agli atti eseguiti già in vigenza della procedura concorsuale.