Imposte

La dichiarazione Iva registra il passaggio dall’ordinario al forfettario

di Agnese Menghi e Luisa Miletta


Con le nuove regole di accesso al regime forfettario imposte dalla legge 145/2018 molti contribuenti in attività potrebbero valutarne il passaggio già dal 2019; tale scelta, però, ha delle precise conseguenze nella compilazione della dichiarazione Iva 2019, riferita al periodo d'imposta 2018, ossia l'ultimo anno di applicazione del regime Iva ordinario.

Innanzitutto, occorre barrare la casella presente nel rigo VA14 per indicare che, dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, il contribuente intende avvalersi del regime forfettario.

Oltre a tale comunicazione, sono previsti specifici adempimenti per le operazioni per le quali l'Iva è sospesa o è già stata detratta. In particolare, i commi 61 e 62 dell'articolo 1 della legge 190/2014 impongono:
•la rettifica della detrazione dell'imposta relativa ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (ex articolo 19 bis2 del Dpr 633/1972);
•la rettifica della detrazione dell'imposta riferita a beni ammortizzabili, se non è ancora trascorso il periodo di osservazione quinquennale per i beni mobili e decennale per gli immobili (ex articolo 19 bis2 del Dpr 633/1972);
•per i contribuenti trimestrali, il computo dell'Iva relativa alle operazioni per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità ai sensi del comma 5, articolo 6 del Dpr 633/1972 e dell'articolo 32 bis del Dl 83/2012 (cash accounting), non essendo intervenuto il pagamento dei corrispettivi (solo per le transazioni esplicitamente previste dalle citate norme). I mensili, invece, avrebbero dovuto tenerne conto già nella liquidazione di dicembre 2018;
•la detrazione delle operazioni di acquisto in regime di Iva per cassa, per le quali non sono stati ancora pagati i corrispettivi.

Ai fini dichiarativi, la rettifica della detrazione dell'imposta deve essere indicata nel rigo VF70. Per quanto riguarda, poi, i beni ammortizzabili, la rettifica è riferita agli anni mancanti al compimento del periodo di osservazione. Si pensi, per esempio, a un imprenditore che nel 2016 ha acquistato per 4.000 euro un macchinario necessario per la produzione, detraendo l'Iva per 880 euro. Se il contribuente nel 2019 accede al regime forfettario, nel rigo VF70 del modello Iva 2019 dovrà indicare un importo pari a euro 352 (2/5 di euro 880, cioè l'imposta relativa agli anni 2019 e 2020).

Relativamente, invece, alle operazioni attive con Iva sospesa, l'imposta dovrà essere indicata nella seconda sezione del quadro VE e, nell'ipotesi in cui la transazione sia stata eseguita prima del 2018, l'imponibile andrà riportato anche nel rigo VE39. Gli acquisti effettuati negli anni precedenti da chi opera nel 2018 in regime di cash accounting devono essere indicati nel rigo VF22, oltre che nei righi da VF1 a VF13, ai soli fini della determinazione dell'imposta detraibile. Il loro ammontare (da indicarsi senza essere preceduto dal segno «meno») deve essere sottratto dal totale degli acquisti del 2018.

Infine, l'eventuale eccedenza Iva detraibile risultante dalla dichiarazione dei contribuenti che dal 2019 applicano il regime forfettario può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997.

Per approfondire: Guida pratica Imposte Indirette 1/2019

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