Contabilità

La doppia scrittura sana gli errori contabili

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di Luca Gaiani

Doppia scrittura per la correzione degli errori contabili nel bilancio 2013. Le società che procedono a recuperare costi non iscritti per competenza devono contabilizzare, oltre alla sopravvenienza passiva straordinaria, un provento derivante dalle minori imposte di anni precedenti derivanti dalla nuova deduzione "postuma" ammessa dalla circolare 31/E/2013.
Correzioni al via
Nel bilancio 2013 le società possono applicare, per la prima volta, le istruzioni delle Entrate sui riflessi fiscali delle correzioni di errori contabili riguardanti oneri (o proventi) iscritti fuori competenza. È una procedura abbastanza complessa (richiede il ricalcolo del reddito degli anni precedenti e la ripresentazione dell'ultima dichiarazione emendabile), che pertanto è opportuno utilizzare solo in presenza di importi significativi. I casi che si presentano più spesso riguardano costi di competenza dell'esercizio precedente (o di esercizi ancora anteriori) che sono stati contabilizzati nel 2013 all'atto del pagamento.
Non sempre le sopravvenienze per costi iscritti "fuori competenza" sono indeducibili fiscalmente e richiedono dunque l'attivazione del procedimento di correzione. La deduzione fiscale richiede infatti che, nell'esercizio di competenza, l'onere fosse anche certo nell'esistenza e determinabile oggettivamente quanto all'ammontare. Senza questi requisiti (che devono essere verificati alla data di chiusura dell'esercizio), la deduzione va rinviata all'anno seguente (quando scatta le certezza) e l'eventuale mancata imputazione contabile nel bilancio del periodo di competenza non comporta conseguenze fiscali di sorta.
Errori sanabili
Se invece nell'anno di competenza il costo era già certo e determinabile, l'errore derivante dalla mancata contabilizzazione rende indeducibile l'onere successivamente rilevato. Si pensi ad esempio (si veda la scheda) ai costi per una consulenza tecnica resa e ultimata nel 2012 in base ad un regolare contratto, che il fornitore ha fatturato a marzo del 2013 e che, per dimenticanza, l'impresa committente non ha rilevato nelle "fatture da ricevere" del bilancio 2012. All'atto del pagamento, l'onere viene iscritto nelle sopravvenienze passive (indeducibili per violazione dell'articolo 109 del Tuir) con collocazione in bilancio nella voce E21.
Nel calcolo delle imposte, queste sopravvenienze devono essere recuperate a tassazione (Ires, ma anche Irap, come chiarito dalla circolare 31/E/2013) con possibilità di recuperare, ora per allora, la deduzione non effettuata. Le deduzioni postume sono ammesse nei limiti temporali previsti per gli accertamenti e dunque fino a cinque esercizi precedenti a quello di correzione (nel 2014 è possibile recuperare costi che erano di competenza pregressa fino al 2009).
Imposte attive
La deduzione postuma, che si effettua ricalcolando a ritroso reddito e imposte dell'anno di competenza, farà scaturire un maggior credito derivante da un eccesso di versamento (in alternativa potrebbe sorgere una maggiore perdita riportabile), che si evidenzia ripresentando l'ultima dichiarazione emendabile (attualmente: Unico e Irap 2013 riferite al 2012).
Il contribuente deve dunque rilevare, unitamente all'onere straordinario (sopravvenienza da correzione di errori), un provento (pure straordinario) per minori imposte di esercizi precedenti. È opportuno, se la scelta di effettuare questa deduzione viene presa prima di chiudere il bilancio, che le imposte attive e il credito verso l'erario siano iscritti in correlazione con la sopravvenienza passiva, quindi già nel rendiconto 2013. Nel calcolo del reddito imponibile, la sopravvenienza attiva per rimborso imposte pregresse forma oggetto di variazione in diminuzione rendendo neutra l'operazione. Se l'integrativa a favore viene presentata tempestivamente, la società potrà altresì utilizzare i crediti (Ires e Irap) già a riduzione dei versamenti dei saldi del 2013 a effettuare nel prossimo mese di giugno. Qualora invece si opti per attivare la procedura successivamente alla redazione del bilancio, la sopravvenienza attiva per le minori imposte di anni precedenti, si iscriverà nel 2014, procedendosi alla detassazione nel modello Unico 2015.

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