Imposte

La fase di start up giustifica costi extra oltre i due anni

di Francesco Avella

La fase di start up di una società in fase di penetrazione o espansione in un particolare mercato può avere durata variabile e superiore a due anni. L’amministrazione finanziaria non può apoditticamente limitarla a due anni nelle sue valutazioni in materia di transfer pricing. È quanto affermato dalla Ctr Lombardia 1370/7/2017 del 28 marzo scorso (presidente Labruna, relatore Calà), che rigetta la ripresa a tassazione dei costi sostenuti da una controllata italiana di un gruppo multinazionale, sostenuti per l’espansione nel mercato italiano.

Nel caso di specie la controllata italiana aveva realizzato, nel biennio 2010-2011, un’ambiziosa politica di espansione nel mercato italiano tramite l’apertura di numerosi negozi monomarca (passati da cinque a dieci) e, per questo, aveva sostenuto notevoli spese.

A fronte di tali spese, l’Agenzia contestava il mancato incremento di redditività nel biennio interessato e affermava che un operatore indipendente non avrebbe accettato di vedere aumentare i propri costi senza una corrispettiva remunerazione.

La Ctr, rigettando la ricostruzione dell’Agenzia, afferma che il sostenimento di particolari costi è tipico delle fasi “istituzionali” dell’impresa (da intendersi come fasi di start up e/o di particolari politiche di penetrazione del mercato). Queste fasi “istituzionali” possono durare anche diversi anni, non potendo quindi essere sempre ricondotte in un arco temporale predeterminato di due anni. Non si configura, perciò, alcuna violazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir.

La sentenza è coerente con le linee guida Ocse in materia di transfer pricing, che ammettono esplicitamente il fatto che le business strategies possano influenzare i prezzi senza per questo motivo ledere il principio arm’s length (paragrafi 1.59 e seguenti).

L’Ocse impone un’analisi dettagliata in base a tre presupposti:

la valutazione ex ante della esistenza di una «aspettativa plausibile» che la strategia di business possa avere successo (con irrilevanza di valutazioni ex post);

la coerenza della strategia dichiarata con l’attuale condotta delle parti (ad esempio, il sostenimento di spese di marketing e pubblicità inusuali mostra l’effettivo impegno di penetrazione o espansione nel mercato);

la coerenza della natura delle relazioni esistenti tra le parti con il soggetto che sostiene i costi della strategia aziendale (ad esempio, un low-risk distributor generalmente non sosterrebbe costi di penetrazione nel mercato).

Inoltre, l’Ocse afferma che l’amministrazione finanziaria deve effettuare un confronto con le strategie commerciali di imprese comparabili indipendenti operanti nel Paese in cui la strategia aziendale è perseguita (paragrafo 1.63), rigettando qualunque approssimazione che pretendesse di applicare un tempo predeterminato uguale per tutti e indipendente da concrete valutazioni.

Ctr Lombardia 1370/7/2017

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