Controlli e liti

La lite fiscale aperta non blocca la definizione amichevole

Solo la sentenza in giudicato inibisce l’accesso alla procedura: il Dl 104 corregge una stortura nell’attuazione della direttiva

immagine non disponibile

di Massimiliano Gazzo

Il decreto Agosto corregge la “svista” attuativa della direttiva Ue sui meccanismi di risoluzione amichevole delle controversie in materia fiscale.

Con un intervento correttivo all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 49/2020, attuativo della direttiva sui meccanismi di risoluzione amichevole delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea (direttiva 2017/1852), il decreto Agosto (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) ha eliminato un “refuso” che avrebbe potuto limitare l’accesso alla specifica procedura disciplinata dalla direttiva.

La norma oggetto di modifica prevedeva l’inibizione dell’accesso alla procedura amichevole, qualora sulla questione controversa fosse intervenuta una sentenza tributaria di merito.

In pratica, in base alla precedente formulazione, i contribuenti destinatari di una pronuncia tributaria di primo o di secondo grado, ancorché non passata in giudicato, avrebbero potuto vedersi legittimamente rigettare l’istanza di avvio della procedura o decretare la sua conclusione qualora la decisione fosse intervenuta a procedura in corso.

In via di principio, tra l’altro, una siffatta preclusione avrebbe comportato un evidente disallineamento della normativa attuativa con quanto prescritto dalla direttiva 2017/1852 (all’articolo 16, paragrafi 3 e 4), in particolare laddove quest’ultima privilegia la definitività dei pronunciamenti giurisdizionali, disponendo che soltanto una sentenza definitiva inibisce l’accesso alla procedura, o ne interrompe in itinere la prosecuzione, per i paesi (ad esempio, l’Italia) per i quali il diritto nazionale non consente di derogare alle decisioni dei giudici.

Per effetto della novella legislativa, recata dall’articolo 113 del decreto Agosto, la disposizione attuativa viene allineata alle prescrizioni della direttiva 2017/1852 prevedendo ora che l’accesso alla procedura rimanga precluso solo nei casi in cui, sulla questione controversa oggetto della procedura, sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Questa modifica, peraltro, è del tutto coerente con la principale finalità della direttiva 2017/1852 ossia di superare molte delle criticità riscontrate in ambito Ue nell’applicazione della convenzione 90/436/Cee e nelle procedure amichevoli di cui alle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (Map) – in particolare, all’accesso, alla durata e all’effettiva conclusione delle procedure – alle quali, sino all’attuazione della direttiva 2017/1852, era stata devoluta la risoluzione delle controversie fiscali all’interno dell’Ue.

Più in dettaglio, con essa si intende estendere l’ambito applicativo della Convenzione 90/436/Cee riproponendone l’impianto generale, assicurando maggiore certezza del diritto per i contribuenti ed una più ampia trasparenza nella procedura (e dell’esito della stessa) con un meccanismo più efficace, vincolante e obbligatorio di risoluzione delle controversie, attraverso una procedura amichevole integrata da una fase arbitrale, con regole di ingaggio e termini chiari e certi in modo da garantire un obbligo di risultato e l’eliminazione della doppia imposizione.

Tra i punti di forza della procedura di cui alla direttiva 2017/1852 vale la pena rammentare la possibilità che essa si incardini anche in assenza di clausole arbitrali vincolanti obbligatorie nelle singole convenzioni bilaterali così garantendo, diversamente dalle Map, sempre un obbligo di risultato per il contribuente.

Ciò posto, nonostante residuino tuttora taluni profili controversi su cui si auspicava un intervento in sede di recepimento, va detto che i benefici attesi dall’implementazione della direttiva dovrebbero in qualche misura consentire di soprassedere sulle criticità che permangono.

È opportuno, tuttavia, rammentare che potranno beneficiare della procedura di cui alla direttiva 2017/1852 esclusivamente i contribuenti in relazione alle questioni controverse relative al periodo d’imposta 2018 e successivi. Sarebbe pertanto rigettata, ove promossa, l’istanza che abbia ad oggetto contestazioni fiscali afferenti periodi d’imposta antecedenti ovvero quelle per le quali le autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiamo convenuto di applicare la direttiva in relazione a un reclamo presentato prima di tale data o di esercizi fiscali precedenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©