Controlli e liti

La natura delle infrazioni va valutata caso per caso da giudici e uffici

Sarebbe inutile e dannoso un elenco tassativo a livello normativo

di Massimo Basilavecchia

Il principio di non punibilità delle violazioni meramente formali, introdotto dallo Statuto del contribuente, è del tutto coerente con il carattere afflittivo della sanzione amministrativa tributaria, impresso dalla riforma del 1997 spesso trascurata e sottovalutata. Perché si applichi la sanzione amministrativa si deve ravvisare l’offensività nella violazione commessa dal contribuente e l’offensività appartiene al patrimonio delle nozioni generali del diritto penale, l’ambiente di riferimento delle sanzioni amministrative tributarie.

Attraverso la punibilità delle sole violazioni effettivamente “lesive” dell’interesse tutelato trova modo di esprimersi un principio altrettanto fondamentale di matrice europea, quello di proporzionalità, non espressamente previsto dalla legislazione italiana, ma certamente pervasivo, quanto meno ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, anche nell’ordinamento interno.

Quest’ultimo principio sembra riguardare in apparenza il solo legislatore: come, e di quanto, l’amministrazione o il giudice possono ridurre una sanzione edittale perché ritenuta non proporzionata?

A ben vedere, ci si rende conto che il rispetto del principio di proporzionalità può essere garantito dal giudice – e prima ancora dall’amministrazione sia pure con minore discrezionalità decisionale – non limitando il diritto applicabile soltanto alla pena edittalmente prevista, ma considerando nel complesso l’insieme degli istituti che consentono sulla base di vari presupposti oggettivi o soggettivi di irrogare sanzioni amministrative mitigate o di escludere l’applicazione delle stesse.

È dunque evidente che qualsiasi definizione normativa di «violazione meramente formale» (così come accade per l’esimente della «lieve entità») non può che avere un’importanza relativa, non riuscendo a predefinire i comportamenti che non abbiano riflessi effettivi sull’attuazione di un tributo.

Ecco, dunque, l’importanza del Principio interpretativo di Modulo 24 Accertamento e riscossione che non costringe la nozione in ambiti ristretti e in definitiva arbitrari, ma lascia spazio a quell’apprezzamento caso per caso che è proprio dell’attività del giudice.

Quando applica le sanzioni amministrative, peraltro, la stessa amministrazione finanziaria si pone in un ruolo che la assimila, ancor più che nella determinazione dell’imposta, al giudice. Quest’ultimo, infatti, gode di un potere penetrante nel verificare la congruità della pretesa sanzionatoria – in termini di proporzionalità e di offensività, ma non soltanto –, valutando necessariamente caso per caso.

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