Imposte

La perizia tardiva rinvia di un anno l’iperammortamento

di Luca Gaiani

Iperammortamento salvo anche se la perizia slitta di un anno rispetto all’interconnessione. La risoluzione 27/E/2018 di ieri risolve favorevolmente un dubbio che sta interessando diversi contribuenti alle prese con gli investimenti «Industria 4.0». Nel primo anno, l’impresa usufruirà del super ammortamento, mentre dall’esercizio di redazione della perizia partirà il 150 per cento.

La disciplina dell’iperammortamento prevede quattro elementi temporalmente rilevanti ai fini della spettanza del beneficio: l’effettuazione dell’investimento nel periodo agevolato (con le regole dell’articolo 109 del Tuir); l’entrata in funzione, da cui decorre l’ammortamento fiscale; l’interconnessione alla rete di gestione (indispensabile per detassare il 150%) e la perizia giurata o autocertificazione per beni di costo inferiore a 500 mila euro (formalità pure indispensabile per usufruire della deduzione).

La legge stabilisce un arco temporale ristretto e tassativo per l’effettuazione degli investimenti (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 con coda al 31 dicembre 2019 per ordini e acconti del 20% effettuati entro la fine del corrente anno), mentre non fissa un termine specifico per la realizzazione delle altre condizioni, in particolare per interconnessione e relativa perizia giurata. La circolare 4/E/2017, in conformità alla relazione ministeriale alla legge di bilancio 2017, aveva affermato che la perizia deve essere acquisita al più tardi entro la fine del periodo di imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro l’anno in cui esso viene interconnesso alla rete di gestione aziendale. Si era anche previsto che, se interconnessione e perizia si realizzano nell’anno successivo alla entrata in funzione, l’impresa partirà deducendo il superammortamento, passando alla iper deduzione dall’anno seguente e calcolando il 150% sull’importo al netto di quanto già dedotto come 40 per cento.

Restava invece “scoperta” la situazione, che si è presentata frequentemente nel primo anno di iperammortamento, di entrata in funzione e interconnessione realizzate entro il 31 dicembre, con perizia acquisita nell’esercizio successivo.

Assonime, nella circolare 4/2018, aveva sostenuto opportunamente che il ritardo nella perizia rispetto alla interconnessione non poteva avere conseguenze differenti da quelle generate dallo slittamento dell’interconnessione stessa. Era necessario che la questione fosse affrontata a livello ufficiale per evitare rischi di contestazioni future degli uffici.

Il chiarimento definitivo giunge dalla risoluzione 27/E/2018 con cui le Entrate affermano che, qualora la redazione della perizia sia effettuata in un esercizio successivo a quello di interconnessione, l’agevolazione non viene meno, ma semplicemente si produce un semplice slittamento temporale nel momento di avvio della fruizione. In pratica, nell’anno di entrata in funzione e interconnessione, l’impresa stanzierà in dichiarazione il 40%, mentre dall’anno della perizia si passerà al 150%, applicando il coefficiente di ammortamento alla differenza tra l’iper complessivo (150% del costo) e quanto dedotto come superammortamento nel primo esercizio. Deducendo, dunque, a fine periodo di ammortamento, l’intero 150% del costo dell’investimento.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 27/E/2018

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