La relata «incompleta» blocca l’iscrizione di ipoteca
Illegittima l’iscrizione ipotecaria se le copie delle relate di notifica delle cartelle sottese, di cui il contribuente contesta l’invalida notificazione, depositate dal concessionario nel corso del giudizio risultano giuridicamente inattendibili. In pratica, l’iscrizione è illegittima siccome fondata su titoli non correttamente notificati. Così la sentenza 337/4/2018 della Ctr Sardegna ( clicca qui per consultarla ).
La decisione
Secondo i giudici regionali, l’iscrizione ipotecaria va dichiarata nulla atteso che, a seguito della contestazione sollevata dal contribuente ossia la mancata rituale notifica delle sottese cartelle, il concessionario della riscossione non ha assolto adeguatamente al proprio onere probatorio. Difatti, dall’esame delle relate di notifica emerge che:
•alcune di esse recano indirizzo incompleto;
•altre riportano indirizzi che non combaciano con l’indirizzo di residenza del contribuente;
•altre sono prive di sottoscrizione del consegnatario.
La vicenda
Il concessionario della riscossione notifica nel gennaio 2008 iscrizione ipotecaria ad un contribuente per mancato pagamento di diverse cartelle concernenti debiti tributari. Il contribuente si oppone: contesta la legittimità dell’operato dell’ente di riscossione siccome le cartelle sottese non sono state mai ritualmente notificate, ma il concessionario resiste in giudizio e deposita copie delle relate di notifica. Il giudice di prima cure respinge il ricorso con sentenza depositata nel maggio 2010 ma il contribuente non demorde e propone appello.