Contabilità

La relazione del revisore diventa strategica nelle crisi

Con il nuovo Codice attribuito un ruolo chiave a controlli e controllori. Il giudizio sul bilancio di esercizio può aumentare la fiducia degli stakeholder

di Girolamo Matranga

Le forze centrifughe, anche avverse, che oggi insistono su tutti gli operatori economici, siano essi attivi nel mercato finanziario o in quello dell’economia reale, sono notevoli. Difficilmente gli operatori riescono a ricondurle sotto il loro totale (o anche parziale) controllo.

In questo contesto la cultura dei controlli aziendali, sia esogena che endogena, ex ante ed ex post, assume (sempre più) una connotazione di estremo rilievo e necessità.

Di tale consapevolezza il legislatore ha dato più volte prova (anche se non si possono nascondere altrettanti lunghi silenzi), emanando alcuni incisivi interventi, il più attuale dei quali è stato quello relativo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al Dlgs 14/2019.

Nonostante la lunga e controversa gestazione operativa, svolta a più riprese e culminata nelle modifiche da ultimo apportate dal Dlgs 83/2022, il nuovo Codice della crisi ha segnato un significativo orientamento giuridico nell’ambito dei concetti di organizzazione, gestione e controllo delle attività di impresa.

Tra continuità e controlli

Il decreto 14/2019 ha peraltro modificato il Codice civile, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento il secondo comma dell’articolo 2086 che impone all’imprenditore, sia esso organizzato in forma collettiva che individuale, il dovere di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale».

Il tema della continuità aziendale, che più volte è stato richiamato in altri scritti, assume natura di bene collettivo da proteggere. Ciò in quanto le imprese non sono esclusivamente di chi le costituisce e le gestisce, ma degli stakeholder.

In questo contesto non può che inserirsi a gamba tesa il tecnico dei controlli aziendali, il professionista delle tecniche di audit, la cui maturazione non può essere solo il frutto di logiche didattiche, ma anche di esperienze empiriche e concrete.

Da tale prospettiva – e osando una metafora connessa all’impatto ambientale – alle imprese è richiesto di operare con sistemi di organizzazione sempre più sostenibili, non trovando più ordine funzionale come aziende non organizzate o non gestite secondo principi aziendali tipici di imprese evolute, che le rendicontazioni periodiche devono riflettere in tutte le relative grandezze.

La centralità del revisore

Il ruolo di chi, agli esiti delle attività di controllo, in osservanza dei principi di revisione internazionale, esprime un giudizio professionale (senza o con modifica), sulla rendicontazione annuale del bilancio di esercizio, diviene così fondamentale.

Un ruolo di stimolo e di sviluppo del contesto economico di riferimento, in quanto finalizzato a contribuire all’aumento della fiducia degli stakeholder e della credibilità di un mercato e del contesto nazionale e internazionale in cui le imprese operano.

In tale ottica, la relazione del revisore rappresenta l’atto finale di un procedimento di controllo e un’assunzione di responsabilità e responsabilizzazione, sia individuale che collettiva, del revisore e dei revisori, sull’operato svolto e sulle conclusioni raggiunte.

Gli articolo 14 e 15 del Dlgs 39/2010 – titolati rispettivamente «Relazione di revisione e giudizio sul bilancio» e «Responsabilità» – ben evidenziano nelle loro articolazioni tali responsabilità e responsabilizzazioni.

Gli ambiti di intervento del revisore possono, in conclusione, confermare che le attività svolte, oltre che essere di indubbio profilo professionale, sono l’essenza di un sistema economico evoluto: alle spinte connesse alle innegabili esigenze di espandere le attività di business vengono contrapposte, in bilanciato rapporto tra controllato e controllore, le esigenze di controllo costruttivo finalizzato alla mitigazione dei rischi e al contenimento di comportamenti imprenditoriali che possono essere anche, involontariamente, devianti dai principi cardine su cui si fondano le virtuose e sostenibili gestioni aziendali.

LE RISPOSTE AI PARTECIPANTI
Di seguito riportiamo la risposta ad alcune delle domande formulate nella sessione di approfondimento di Master Telefisco del 15 marzo:

1 - I TERMINI
Quali significati assumono i termini «pervasivo» ed «errore significativo» nella revisione legale dei conti?
Secondo quanto previsto dallo Isa Italia 705 il termine «pervasivo» riferisce agli effetti di errori o possibili errori sul bilancio che:
- non si limitano a specifiche voci del bilancio ma anche ad altre correlate;
- se si riferiscono a specifiche voci sono una parte sostanziale del bilancio;
la loro informativa assume una importanza fondamentale.

2 - I RILIEVI
Quando il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi?
Secondo quanto previsto dal paragrafo 7 lettera a) e b) dello Isa Italia 705 il revisore esprime un giudizio con rilievi ogni qualvolta:
- avendo acquisito elementi probatori sufficienti ed appropriati, riscontra la presenza di errori significativi, ma non pervasivi per il bilancio;
- non è stato in grado di acquisire elementi probatori sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudizio professionale sul bilancio ma conclude che i possibili effetti di eventuali errori non individuati, anche se significativi, non sono pervasivi.

3 - IL GIUDIZIO
Quando il revisore deve esprimere un giudizio negativo (adverse opinion)?
Secondo quanto previsto dal paragrafo 8 dello Isa Italia 705, il revisore esprime un giudizio negativo ogni qualvolta, avendo acquisito elementi probatori sufficienti ed appropriati, riscontra la presenza di errori che singolarmente o nel loro insieme sono significativi e abbiano effetti pervasivi per il bilancio.

4 - IL MANCATO GIUDIZIO
Quando il revisore deve dichiarare la sua impossibilità a esprimere un giudizio sul bilancio?
Secondo quanto previsto dai paragrafi 9 e 10 dello Isa Italia 705, il revisore dichiara la sua impossibilità ad esprime un giudizio sul bilancio nei seguenti casi:
- laddove, non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati e concluda che i possibili effetti di errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi;
- qualora in presenza incertezze, non è tuttavia in grado di formarsi un giudizio a causa delle interazioni ed effetti che potrebbero derivare dalle predette incertezze.

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