Contabilità

La revisione legale si adegua ai tempi

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di Nicola Cavalluzzo e Alessandro Montinari

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 158 del 27 maggio 2014 due nuovi provvedimenti che modificano la disciplina della revisione legale dei conti. Si tratta della direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e del Regolamento Ue n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/Ce della Commissione. Tali provvedimenti sono inseriti in un complesso di riforme per rilanciare la stabilità del sistema dopo la crisi finanziaria.
Diverse le modifiche da segnalare. Per quanto riguarda quelle alla direttiva 2006/43/Ce si evidenzia che la definizione di "revisione legale dei conti" così come ampliata dalla nuova direttiva sembra consentire agli Stati membri di ricomprendervi, attraverso la legislazione nazionale, la categoria delle piccole imprese altrimenti esentate dall'obbligo della revisione ai sensi della normativa comunitaria. Inoltre si segnala la introduzione del concetto di "scetticismo professionale" quale principio generale da rispettare nello svolgimento della revisione legale, al pari dei principi di deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale. Per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento, da adottare durante tutto il corso della revisione legale, caratterizzato da un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi e una valutazione critica degli elementi probativi. La direttiva interviene anche sulla relazione di revisione laddove viene prevista la dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente revisionato di rispettare il presupposto della continuità aziendale. Per quanto riguarda le novità introdotte dal regolamento per gli enti di interesse pubblico (Eip) è significativa l'introduzione di un tetto ai corrispettivi derivanti da servizi non di revisione, diversi da quelli espressamente vietati dall'articolo 5 del regolamento stesso. I corrispettivi complessivi derivanti da tali servizi resi dal revisore o società di revisione alla società revisionata, nonché alla sua controllata o controllante, sono limitati al 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi 3 anni consecutivi per la revisione legale del bilancio della stessa società, della sua controllata o controllante o del bilancio consolidato di tale gruppo di imprese. Viene inoltre introdotto un divieto per lo svolgimento di determinati servizi non di revisione nei confronti dello stesso soggetto revisionato (per esempio servizi fiscali contabilità, registrazioni del bilancio eccetera). Anche nel regolamento si interviene sulla relazione prevedendo un doppio livello di reportistica: una relazione di revisione che ha rilevanza esterna, il cui contenuto informativo è stato potenziato rispetto a quello attualmente in vigore ed una relazione aggiuntiva interna più dettagliata destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Ricordiamo che nel nostro ordinamento la materia è disciplinata dal Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39, e ai suoi regolamenti attuativi, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/43/Ce oggi modificata. Le modifiche citate entreranno in vigore entro il 17 giugno 2016.

La direttiva 2014/56/UE

Il regolamento Ue n. 537/2014

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