La rivalutazione dei beni d'impresa
1In sintesi
La legge di bilancio 2020 ripropone la rivalutazione dei beni d’impresa, ossia di quei beni, comprese le partecipazioni, che costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa ed iscritti tra le immobilizzazioni. Possono optare per la rivalutazione in commento sia i soggetti di cui all’articolo 73, primo comma, lettere a) e b) del Tuir, sia le società di persone e le imprese individuali, anche se in contabilità semplificata. La rivalutazione può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2018 e deve risultare dal bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.
Le società dovrebbero valutare attentamente la possibilità di ricorrere alla rivalutazione dei beni, in quanto i benefici che ne derivano, come la possibilità di coprire eventuali perdite grazie all’aumento del patrimonio netto e il miglioramento del rating bancario per l’accesso al credito, potrebbero contribuire ad affrontare la crisi economica di questo periodo.
2Soggetti interessati
Possono optare per la rivalutazione in commento sia i soggetti di cui all’articolo 73, primo comma, lettere a) e b) del Tuir, ossia le società di capitali, a condizione che non adottino, nella redazione del bilancio, i principi contabili internazionali Ias/Ifrs ed, in buona sostanza, gli enti commerciali a queste equiparati, nonché gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti, visto che la legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019, richiama anche l’articolo 15 della legge 342/2000. Sempre in conseguenza del richiamo alla legge 342/2000, sono ammessi alle rivalutazioni le società di persone e le imprese individuali, anche se in contabilità semplificata.
3Beni rivalutabili
Da un punto di vista oggettivo, i beni che possono essere oggetto di rivalutazione sono tutti i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività, nonché le partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni, detenute in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Sono quindi rivalutabili:
● le immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili, come, ad esempio, gli immobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri, gli
impianti e i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali;
● le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati come, ad esempio, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni
normative;
● le partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società
controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
La rivalutazione è applicabile anche ai beni che sono stati completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, purché risultino dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019. Per quanto concerne, invece, i beni acquisiti in leasing, può essere rivalutato solo il prezzo di riscatto, qualora, naturalmente, i beni siano stati già riscattati alla predetta data.
4Metodi di rivalutazione
Per quanto concerne le modalità di rivalutazione dei beni, tre sono i metodi a disposizione del contribuente:
● la rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento: in questo modo si mantiene inalterata la durata del processo di ammortamento;
● la rivalutazione del solo costo storico: attraverso tale metodo vi è un allungamento del processo di ammortamento, se viene, naturalmente, mantenuta inalterata la precedente aliquota di ammortamento. Se, invece, al contrario, tale aliquota viene incrementata, la durata del periodo di vita utile del cespite rimane immutata;
● la riduzione del fondo di ammortamento: tale metodo comporta lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario.
I beni oggetto di rivalutazione vanno suddivisi in categorie omogenee e la rivalutazione deve coinvolgere tutti i beni della singola categoria omogenea:
● immobili
● beni mobili registrati
● altri beni mobili
● beni a deducibilità limitata e ad uso promiscuo
● beni immateriali
● azioni e quote
All’interno della singola categoria omogenea va adottato un unico sistema di rivalutazione. I beni ad uso promiscuo, quali, ad esempio, i cellulari e le auto, possono essere esclusi dalla categoria omogenea.
Il Dm 162/2001, richiamato dalla legge di bilancio per il 2020, stabilisce che le partecipazioni devono essere raggruppate in categorie omogenee per «natura in conformità ai criteri di cui all’articolo 61 (attuale articolo 94, ndA) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917».
Per i beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili e dai beni iscritti in pubblici registri, il raggruppamento per categorie omogenee deve avere luogo tenendo conto dell’anno di acquisizione e del coefficiente di ammortamento.
Gli immobili vanno considerati separatamente dai beni mobili iscritti in pubblici registri e, al fine della loro classificazione in categorie omogenee, deve essere effettuata la distinzione tra aree fabbricabili, aventi la stessa destinazione urbanistica, e aree non fabbricabili, nonché, per i fabbricati, tra fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione e fabbricati strumentali per natura.
Gli impianti e i macchinari, anche se infissi al suolo, sono raggruppati in categorie omogenee con le regole valide per gli altri beni, ossia in base all’anno di acquisizione e al coefficiente di ammortamento.
Infine, i beni mobili iscritti in pubblici registri devono essere distinti, sempre ai fini della classificazione in categorie omogenee, in:
● aeromobili,
● veicoli,
● navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale e
● navi ed imbarcazioni non iscritte in tale registro.
Adempimenti di bilancio
La rivalutazione può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2018 e deve risultare dal bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020. In altre parole, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i beni devono risultare presenti in bilancio alla fine dell’esercizio 2018 e devono essere rivalutati con riferimento all’esercizio 2019, purché, come dovrebbe essere, i termini di approvazione del bilancio 2019 scadano successivamente al primo gennaio 2020.
Una volta completata l’operazione la stessa deve essere rilevata nell’inventario e descritta nella nota integrativa del bilancio.
Per i soggetti in contabilità semplificata la norma prevede che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato «dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta».
5Termini e modalità di versamento
Sul maggior valore attributo al bene va pagata un’imposta sostitutiva, dell’Irpef o Ires nonché dell’Irap, che la legge di bilancio per il 2020 ha abbassato, rispetto alla precedente "versione" della rivalutazione, portandola:
● al 12% per i beni ammortizzabili;
● al 10% per i beni non ammortizzabili.
La riserva di rivalutazione, che viene a crearsi per effetto del maggior valore attribuito ai beni dell’impresa, al netto dell’imposta sostitutiva, è una riserva fiscalmente definita «in sospensione d’imposta» che, quindi, in caso di sua distribuzione ai soci, deve scontare la normale imposizione sia in capo alla società, aumentata dell’imposta sostitutiva poi riconosciuta come credito d’imposta, sia in capo ai soci.
La legge di bilancio per il 2020 consente di affrancare la predetta riserva, in tutto o in parte, liberandola con riferimento alla tassazione che dovrebbe subire altrimenti in capo alla società e di cui si è appena detto. Per fare ciò è necessario pagare un’ulteriore imposta sostituiva del 10% sul valore della riserva.
Effetti fiscali della rivalutazione
Il maggior valore attribuito ai beni viene riconosciuto, ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo e, pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2022 con eccezione per i beni immobili per i quali il predetto riconoscimento fiscale, in base a quanto stabilito dalla norma, è riconosciuto con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
Nel caso in cui, antecedentemente all’inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è stata eseguita la rivalutazione, uno o più beni rivalutati siano oggetto di cessione a titolo oneroso, ovvero di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero, ancora, al consumo personale o familiare dell’imprenditore, e ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si deve avere riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. In tale caso viene riconosciuto in capo al cedente o assegnante del bene un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione del singolo bene ceduto o assegnato. In tale caso la riserva di rivalutazione, incrementata dell’imposta sostitutiva riferibile al bene ceduto, non è più in sospensione d’imposta e quindi può essere distribuita senza ulteriori tassazioni in capo alla società per la sua parte riferibile, naturalmente, ai beni ceduti o assegnati di cui si è appena detto.
Modalità di versamento
Per quanto concerne il versamento delle imposte sostitutive la legge di bilancio per il 2020 stabilisce diverse modalità a seconda dell’ammontare dell’imposta stessa:
● per importi complessivi fino ad euro 3.000.000, le imposte sostitutive vanno versate (o compensate) in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mentre le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi;
● per importi complessivi superiori ad euro 3.000.000, le imposte sostitutive vanno versate (o compensate) in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mentre la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, mentre le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.