Controlli e liti

Società di comodo, difesa chiamata a superare la presunzione di evasione

L’agenzia delle Entrate ricorda che le società di comodo si suddividono tra società che non superano il test di operatività e società con perdite reiterate

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di Dario Deotto

Le società non operative (o «di comodo», i due termini sono fungibili) si suddividono tra società che non superano il test di operatività e società che conseguono perdite reiterate. Non esistono, quindi, le società non operative e le società in perdita sistematica.

Lo ricorda – finalmente – l’agenzia delle Entrate nelle istruzioni rivolte agli uffici periferici in cui viene fatto il punto degli indirizzi giurisprudenziali (di legittimità e di merito) in relazione alle controversie riferite alle società non operative. Indicazioni, in sostanza, che servono per indirizzare il cospicuo contenzioso pendente.

L’agenzia delle Entrate dà conto della ratio delle società non operative. Si tratta di una disciplina nata per contrastare l’abuso della persona giuridica, cioè di società costituite, in realtà, per gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, anziché svolgere un’effettiva attività economica.

Nelle sue istruzioni, l’agenzia delle Entrate riporta che la norma identifica delle presunzioni legali di evasione, come è stato più volte riportato su questo giornale. Le società di comodo non hanno nulla a che vedere, infatti, con l’elusione. Si specifica ulteriormente – come riferito inizialmente – che la norma identifica una presunzione di non operatività, la quale riguarda sia le società che non superano il test di operatività sia quelle che conseguono perdite reiterate (per cinque periodi d’imposta consecutivi oppure quattro e uno con un reddito inferiore al reddito minimo). Si tratta di una sorta di “ravvedimento” delle Entrate, visto che in passato anche la stessa Agenzia distingueva tra società non operative e società che conseguono perdite sistematiche. In realtà, si tratta di un’unica presunzione (di non operatività) che deriva da due diversi presupposti.

Quanto alla segnalazione degli esiti del contenzioso, le Entrate ricordano i risultati della giurisprudenza di legittimità, che quasi sempre sono favorevoli all’Agenzia.

In proposito, va segnalato che la Cassazione ha stabilito in quasi tutte le pronunce che la società non ha dato prova delle oggettive situazioni che hanno impedito il conseguimento dei valori minimi. Risulta questo però il fraintendimento di fondo: le oggettive situazioni che hanno impedito il conseguimento dei valori minimi riguardano (basta leggere la norma) soltanto l’eventuale filtro amministrativo dell’interpello (è solo in questo caso che la norma parla di oggettive situazioni). Dalla norma emerge, in sostanza, una sorta di disallineamento: nel filtro amministrativo facoltativo dell’interpello si deve dare dimostrazione delle situazioni oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi e dei valori minimi (questo vale anche per la possibile auto-disapplicazione da parte del contribuente), mentre nella fase processuale successiva occorre fornire prova che la società svolge un’effettiva attività economica (o dei motivi per i quali non può svolgerla) e che, quindi, non abusa della persona giuridica. Risulta questo l’aspetto – determinante – che non è ancora stato valorizzato dai giudici di legittimità. Quanto alle pronunce di merito, dalle indicazioni delle Entrate emergono numerose sentenze, invece, favorevoli al contribuente.

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