Imposte

La società veicolo mantiene l’Ace

di Giacomo Albano

Non c’è elusione nel caso in cui l’acquisizione di una società target da parte di un soggetto estero venga realizzata attraverso la capitalizzazione di una società veicolo italiana (con creazione di base Ace) che poi utilizza le somme ricevute in conferimento per il pagamento del prezzo. Sono queste le conclusioni della sentenza della Ctr Lombardia 192/6/2018 depositata il 22 gennaio scorso (presidente Silocchi, relatore Rota), che ha respinto l’appello presentato dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado.

La controversia originava dalle modalità adottate per l’acquisizione di una società target italiana da parte di un gruppo non residente. L’acquisizione veniva infatti realizzata attraverso la costituzione di una società veicolo italiana, che veniva capitalizzata con le risorse finanziarie necessarie per pagare il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione. In tal modo la società veicolo registrava un incremento di capitale proprio rilevante ai fini Ace (derivante dal conferimento in denaro effettuato dal socio non residente), che restava acquisito a seguito dell’impiego delle risorse finanziarie ricevute per l’acquisto delle partecipazioni nella società target e pagamento del relativo prezzo.

La fattispecie riguarda quindi una delle ipotesi più frequenti in cui, sin dall’introduzione dell’Ace, la normativa generale antiabuso è stata chiamata in causa nell’ambito dell’agevolazione; si tratta delle operazioni di acquisizione societaria effettuate da soggetti fuori dall’ambito di applicazione della disciplina Ace, che acquistano da terzi (soggetti estranei al gruppo) una partecipazione in una società operativa con risorse finanziarie proprie.

In tali ipotesi, se anziché acquistare direttamente la partecipazione, il soggetto estero costituisce un veicolo societario con capitale proprio, conferendovi quindi i fondi necessari per l’acquisto della partecipazione, l’operazione così veicolata comporta un beneficio fiscale. Infatti, il conferimento delle risorse finanziarie genera incremento di capitale proprio – e quindi base Ace – per la società veicolo, che non viene sterilizzata a seguito dell’acquisto della partecipazione nella target, trattandosi di un acquisto di partecipazioni di controllo da soggetto esterno al gruppo.

Nel caso analizzato dai giudici lombardi, la società veicolo non aveva usufruito del beneficio in dichiarazione in via prudenziale, salvo poi presentare un’istanza di rimborso per la restituzione della maggiore imposta versata. Il rimborso era stato negato, da quanto si legge dalla sentenza, non tanto perché l’operazione fosse ritenuta abusiva, ma piuttosto perché l’ufficio aveva ritenuto che non fosse stato dimostrato il controllante effettivo del soggetto conferente (circostanza che, a parere delle Entrate, avrebbe imposto la presentazione di un interpello disapplicativo) e che inoltre non sarebbe applicabile l’istituto dell’istanza di rimborso per il recupero dell’agevolazione Ace.

La Ctr, respingendo entrambe le argomentazioni dell’ufficio, si è soffermata anche sulla possibilità di ricondurre l’operazione nella disciplina antielusiva, evidenziando che la creazione di una società veicolo per l’acquisizione del capitale di una società target costituisce una operazione tipica per l’acquisizione di quote societarie e che quindi non può essere ricondotta in alcun modo nell’ambito della disciplina antielusiva (articolo 37-bis del Dpr 600/73, all’epoca vigente).

Ctr Lombardia, sentenza 192/6/2018

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