Imposte

La sostitutiva riduce l’imponibile per i soci

di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

Nel mese di settembre 2017 è stata effettuata la trasformazione di una Srl in società semplice beneficiando delle agevolazioni previste dalle leggi 208/2015 e 232/2016. Le riserve costituite prima della trasformazione in società semplice, quindi anche gli eventuali utili conseguiti nel periodo 01/01/2017 alla data in cui ha effetto la trasformazione, vanno imputati ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione. Considerato che l’articolo 27 del Dpr 600/72 non fa rientrare la società semplice quale sostituto d’imposta, come verrà versata la ritenuta sui dividendi del 26% delle partecipazioni non qualificate?

LA RISPOSTA DI

L’articolo 27 del Dpr 600/73 prevede che le sole società di capitali debbano operare la ritenuta alla fonte sui dividendi nella misura stabilita per l’imposta dovuta dal percepente attualmente del 26 per cento. Questa norma non richiama genericamente i sostituti di imposta fra i quali è compresa anche la società semplice ancorché non impresa (è priva di partita Iva), per cui si potrebbe ritenere che la società semplice non debba operare la ritenuta sulle riserve di utili automaticamente imputate ai soci. I soci persone fisiche pertanto dovrebbero, in tale ipotesi, dichiarare la quota di riserva ad essi imputata nel quadro RL, sezione 1 della dichiarazione dei redditi 2018, senza indicare alcuna ritenuta.

Essi, tuttavia, subirebbero, in tal modo,l’Irpef ordinaria e non quella (corretta) del 26 per cento. Tuttavia, questa è la soluzione suggerita dalla Dre Piemonte in una risposta Map del 18 maggio 2006.

Problema ben più complesso è quello dell’incidenza del risultato d’esercizio prima della trasformazione sulla riserva di utili.

La trasformazione in società semplice non genera sotto il profilo civilistico, alcun realizzo di plusvalenza né di minusvalenza, in quanto il patrimonio rimane di proprietà della società.

Invece l’imposta sostitutiva dell’8% o 13% sulle riserve rappresenta un costo d’esercizio certamente non deducibile dal reddito ma che concorre a formare il risultato civilistico dell’esercizio.

Se la società ha prodotto altro utile che copre anche il costo della imposta sostitutiva, la riserva di utili di cui all’articolo 170 del Tuir, rimane integra (anzi, si incrementa) e, quindi, deve essere tassata per intero dai soci.

Ma se gli utili conseguiti sono inferiori alla imposta sostitutiva o addirittura la società ha registrato una perdita d’esercizio nel 2017 tale perdita va ad intaccare la riserva di utili, che pertanto si riduce come pure l’ammontare imponibile per i soci.

Si ritiene quindi che essendo la riserva di utili esistente al momento della trasformazione una grandezza civilistica, ne segua le sorti.

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