Diritto

La stabile organizzazione attrae l’Iva intracomunitaria

La risposta a interpello n. 57 è la prima delle Entrate sul tema: è uno spostamento di beni «a se stessi»

di Maurizio Bancalari

Con la risposta n. 57 pubblicata il 17 gennaio, l’agenzia delle Entrate prende posizione pubblicamente, per la prima volta, sul ruolo della stabile organizzazione nell’ambito di un’operazione intracomunitaria. In particolare l’Agenzia sostiene che l’intervento di una stabile organizzazione di una società tedesca nell’ambito della cessione di un bene spedito dalla Germania all’Italia sarebbe sufficiente al fine di attrarre integralmente in Italia la territorialità dell’operazione. Di conseguenza, l’operazione intracomunitaria sarebbe considerata, nel rapporto tra la casa madre tedesca e la stabile organizzazione italiana, alla stregua di uno spostamento di beni a se stessi e la cessione al cliente italiano andrebbe assoggettata a Iva da parte della stabile organizzazione. Più chiaramente, l’intervento di una stabile organizzazione inciderebbe, seguendo l’interpretazione delle Entrate, sia sull’individuazione prodromica della territorialità di una cessione di beni. sia sull’individuazione del debitore d’imposta. Ciò in aperto contrasto con la posizione presa (o meglio, con le «ipotesi di discussione» presentate) dal Comitato Iva della Commissione Europea nei Working Paper n. 791/2014 e n. 857/2015. In quei documenti, infatti, era stato correttamente precisato che la territorialità delle cessioni di beni non deve essere determinata avendo riguardo ai soggetti coinvolti nell’operazione ma, bensì, solamente in base al territorio di partenza e di arrivo dei beni stessi. Quindi, diversamente da quanto previsto per le sole prestazioni di servizi dall’articolo 11 del Regolamento 282/2011/Ue, l’elemento soggettivo (di cui la stabile organizzazione è un’espressione) non può rilevare al fine di individuare la territorialità delle cessioni di beni. A ben vedere, infatti, la valutazione dell’intervento della stabile organizzazione è rilevante al fine di individuare il debitore d’imposta solamente laddove la territorialità della cessione di un bene sia già stata individuata nello Stato membro ove è situata la stabile organizzazione. Infatti, le operazioni intracomunitarie consistono, ai fini Iva, di due operazioni, una cessione intracomunitaria e un acquisto intracomunitario. Delle due, solo e soltanto l’acquisto intracomunitario (che, giuridicamente, non può che essere concluso dal cliente già individuato prima della spedizione del bene) è territorialmente rilevante nello Stato membro di destinazione e vedrà il cliente stesso quale debitore d’imposta ai sensi dell’articolo 200 della Direttiva 2006/112/Ce. Ciò, peraltro, è stato confermato dalla stessa amministrazione finanziaria italiana, in contrasto con la risposta in esame, nei quesiti posti al Comitato Iva ed esaminati con il Working Paper n. 857/2015 laddove precisa che l’individuazione del debitore d’imposta in base all’articolo 192 bis della Direttiva 2006/112/Ce non si applica all’ipotesi di una cessione intracomunitaria di beni trasportati tra due Stati membri, pur assumendo l’intervento di una stabile organizzazione. In tal senso depone anche il tenore letterale dell’articolo 53 del Regolamento 282/2011/Ue il quale, chiarendo quanto previsto dall’articolo 192 bis sopra richiamato, circoscrive il proprio ambito applicativo all’individuazione del debitore d’imposta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, escludendo, quindi, le operazioni intracomunitarie. A tale fattispecie, infatti, si applica l’articolo 200 della Direttiva 2006/112/Ce che, da un lato, individua il debitore d’imposta con il cliente dello Stato membro di destinazione, e, dall’altro, coerentemente col tessuto normativo comunitario, non prende neppure in considerazione, per ipotesi, l’intervento di una stabile organizzazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©