Controlli e liti

La vendita della licenza del taxi non è cessione d’azienda: stop al recupero del registro

immagine non disponibile

di Massimo Romeo


La cessione della licenza del taxi non è cessione d’azienda. Stop, quindi, al recupero dell’imposta di registro. È quanto emerge dalla sentenza 4249/07/2017 della Ctp Milano .
Il ricorrente ha impugnato un avviso di liquidazione con il quale l’agenzia delle Entrate aveva tassato ai fini dell’imposta di registro una scrittura privata con cui veniva ceduta la licenza di tassista qualificandola come una cessione d’azienda. La tesi proposta dall’amministrazione finanziaria si fonda sul principio che la licenza rappresenta un presupposto essenziale per l’esercizio dell’attività d’impresa e quindi rientra essa stessa nella nozione di «impresa».

Preliminarmente è opportuno ricordare che la concessione della licenza taxi è disciplinata da un procedimento amministrativo. La pubblica amministrazione verifica l’esistenza dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività di conducente di taxi in capo al soggetto privato richiedente il titolo all’esercizio dell’attività stessa. Non vi è un trasferimento diretto del titolo abilitativo in seguito ad un accordo fra privati, ma una necessaria valutazione da parte della pubblica amministrazione della sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività in capo al nuovo soggetto. Trattandosi di un provvedimento amministrativo lo stesso pertanto non può essere oggetto di accordi stipulati fra privati nell’esercizio della loro autonomia negoziale .

Per dirimere la diatriba i giudici tributari si affidano ai principi civilistici ai fini del corretto inquadramento del negozio giuridico che disciplina la fattispecie de quo; con riferimento all’articolo 2555 del Codice civile richiamano a supporto il concetto di azienda ovvero « il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa»; l’organizzazione dell’impresa, pertanto, chiosa il collegio, va intesa come un’opera unificatrice dell’imprenditore funzionale alla realizzazione di un rapporto di complementarietà strumentale tra beni destinati alla produzione.

In considerazione del richiamato principio viene evidenziato il difetto del requisito della traslazione di un complesso organizzato nel negozio giuridico esaminato, trattandosi della sola licenza e non di un insieme di beni strumentali.
Fissato il principio di diritto il collegio conclude per l’accoglimento del ricorso del contribuente condannando l’agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

Ctp Milano, sentenza 4249/07/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©