Le agevolazioni patent box trovano posto nel quadro RF
La detassazione derivante dal patent box va indicata in dichiarazione dei redditi, attraverso un apposito rigo nel quadro RF.
La legge di Stabilità per il 2015, n. 190 del 2014, attraverso l’articolo 1, commi da 37 a 45, come modificati dal decreto «Investment compact», al fine di incentivare lo sfruttamento in Italia di beni immateriali, ha introdotto nel nostro ordinamento tributario un regime di tassazione opzionale per i redditi che derivano, appunto, dallo sfruttamento, diretto o indiretto, di beni rientranti in quella che viene definita la proprietà intellettuale («Intellectual property» o IP).
Si tratta, per la precisione, dello sfruttamento di opere di ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, di processi, formule e informazioni, che risultano essere giuridicamente tutelabili, e relativi ad esperienze che risultano essere state acquisite nel campo industriale o scientifico.
Ricordando che il regime in commento, di durata quinquiennale, può essere sfruttato da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa residenti nel territorio dello Stato, si evidenzia che l’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione, valida sia ai fini Irpef o Ires che Irap, pari al 50% (40% per il 2014 e il 2015) della quota di reddito agevolabile che è data dal prodotto ottenuto tra reddito agevolabile, derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale, e nexus ratio, ossia il rapporto fra i costi qualificati e i costi complessivi previsti dalla norma.
Per determinare l’esercizio a partire dal quale la quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito, si deve necessariamente distinguere l’agevolazione derivante dallo sfruttamento diretto della «Intellectual property», da quella derivante dallo sfruttamento indiretto. In entrambi i casi, infatti, è necessario esercitare apposita opzione per l’accesso al regime in commento ma, mentre in presenza di uno sfruttamento indiretto della IP e di suo utilizzo nell’ambito di operazioni con società con cui esistono rapporti di controllo, non vi è obbligo, ma solo facoltà, di presentare all’amministrazione finanziaria apposita istanza di ruling (c.d. ruling facoltativo), in caso di sfruttamento indiretto diverso da quello indicato ovvero in caso di sfruttamento diretto il ruling diviene obbligatorio.
In presenza, quindi, di sola opzione e non di ruling, il regime decorre dall’esercizio di opzione, mentre in presenza di ruling, sia esso obbligatorio che facoltativo, è necessario tenere conto che l’opzione per il regime di favore diviene efficace, e quindi il quinquennio comincia a decorrere, dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling stessa, ma il reddito può essere detassato solo dal momento di sottoscrizione dell’accordo con l’amministrazione finanziaria.
Per tale motivo, dunque, se l’accordo risulta sottoscritto nel 2016, nel rigo RF50, del quadro RF del modello Redditi SC, il reddito agevolato riferito all’esercizio o agli esercizi in cui l’istanza di ruling risulta essere stata presentata, ma l’accordo non ancora definito, andrà indicato nell’apposita colonna 2 del medesimo rigo, mentre il reddito agevolato riferito all’esercizio oggetto di dichiarazione andrà indicato in colonna 1 e poi, entrambi, sommati assieme in colonna 3.
Le precedenti uscite del FOCUS REDDITI SC
Informazioni dettagliate sulla «stabile» dopo l’opzione per la branch exemption
di Michele Brusaterra
La revoca dell’opzione si esercita nel quadro OP
di Michele Brusaterra
Niente più indicazione dei costi black list nel modello
di Michele Brusaterra