Contabilità

Le modifiche rilevanti giustificano il rinvio di 180 giorni

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di Giuseppe Carucci, Annamaria Fellegara e Barbara Zanardi

Il collegio sindacale, nei bilanci 2016, deve fare i conti con le novità introdotte dal Dlgs 139/2015, recepite nei princìpi contabili pubblicati in versione definitiva a dicembre. Tra i compiti del collegio, infatti, c’è la vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento. Premesso che tale insieme di direttive, procedure e prassi può ritenersi adeguato quando garantisce un’informativa societaria attendibile per completezza, correttezza e tempestività, in accordo con i princìpi contabili adottati dall’impresa, il collegio potrebbe aver pianificato attività specifiche legate all’aggiornamento del sistema amministrativo-contabile per tener conto delle varie novità apportate alle regole di redazione del bilancio.

Si pensi, ad esempio, alla necessaria revisione della procedura (anche informatica) di riclassificazione del bilancio di verifica nello schema previsto dal codice civile, modificata per tener conto dell’eliminazione dell’area straordinaria del conto economico e delle altre modifiche agli schemi di bilancio oppure all’implementazione di una procedura per la redazione del rendiconto finanziario che suddivida i flussi di cassa tra le aree operativa, di investimento e finanziaria.

Sempre dal punto di vista del funzionamento dell’assetto amministrativo, il collegio, nella sua attività di vigilanza, può verificare che l’aggiornamento del manuale contabile sia stato aggiornato per tenendor conto delle nuove regole di contabilizzazione degli strumenti derivati. Che, in taluni casi, possono generare la necessità dell’implementazione della possibilità di rilevare scritture direttamente a patrimonio netto nonché dell’implementazione di una procedura per le modalità operative per ’applicazione della valutazione al costo ammortizzato dei crediti e dei debiti superiori ai 12 mesi e con costi di transazione significativi.

Dalle modifiche introdotte dal citato decreto in tema di capitalizzazione degli oneri pluriennali, possono derivare ulteriori attività per il collegio. Oltre alla vigilanza sull’adeguamento delle procedure contabili, il collegio deve svolgere le attività necessarie, al fine di poter dare -– o negare - il consenso ad un’eventuale riclassificazione di oneri di ricerca e pubblicità (non più iscrivibili) tra i costi di sviluppo o di impianto e ampliamento.

Peraltro, nel caso in cui emerga la necessità di stralciare dall’attivo oneri precedentemente capitalizzati, tale eliminazione - che interviene come rettifica del patrimonio netto di apertura - potrebbe far ricadere la società nella fattispecie di cui agli articolo 2446 e 2447 del Codice civile (articoli 2482-bis e 2482-ter per le srl), con l’obbligatorietà per il collegio di verificare che gli amministratori si attivino convocando senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

In relazione alle novità introdotte dal Dlgs 139/2015 e con riferimento al dovere del collegio di vigilare sull’osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del Codice civile relative al procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio, sarà necessario verificare con attenzione il rispetto dei nuovi limiti e delle nuove regole introdotte dagli articoli 2435-bis e ter in relazione alla possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata o secondo le regole previste nella struttura prevista per le micro-imprese.

Si segnala, infine, che qualora la società intenda avvalersi dell’entrata in vigore del Dlgs 139 come motivazione per approvare il bilancio entro il maggior termine di 180 giorni, al collegio spetta il compito di verificare, non solo che il differimento sia previsto nello statuto ma anche che, in effetti, l’impatto delle modifiche sia significativo.

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