Finanza

Le nuove restrizioni complicano il puzzle

La sostituzione dell’allegato 1 al Dl 137 e l’introduzione di un nuovo allegato 2 modificano aiuti e platea de

di Gabriele Ferlito

Il contributo a fondo perduto del decreto Ristori (articolo 1 del Dl 137/2020) è entrato in vigore il 29 ottobre scorso, ma è già soggetto a un profondo restyling da parte del Dl Ristori-bis, per tenere conto del Dpcm del 3 novembre, che ha diviso l’Italia in zone rosse, arancioni e gialle.

Infatti, il contributo del Dl Ristori nella sua versione originale è destinato alle sole imprese operanti nei settori economici interessati dalle “vecchie” restrizioni introdotte dal Dpcm 24 ottobre e riportati nella tabella dell’allegato 1 al decreto.

Stando alle ultime informazioni, il decreto Ristori-bis sostituisce l’allegato 1 per tenere conto degli effetti delle ulteriori restrizioni a livello nazionale (vengono ad esempio inserite nell’elenco le attività delle lavanderie industriali codice Ateco 960110, con un coefficiente del 100%).

Allo stesso tempo, il nuovo decreto legge del Governo introduce un ulteriore contributo a fondo perduto, da calcolare con gli stessi criteri del decreto Ristori originario utilizzando però un coefficiente del 200%, per specifiche attività situate nelle zone rosse ed elencate in un nuovo allegato 2 (vi rientrano ad esempio il commercio al dettaglio di mobili per la casa codice Ateco 475910).

Imprese con più sedi

Per comprendere la complessità del quadro, si può prendere ad esempio l’attività di un centro estetico, che ha subìto restrizioni con il Dpcm del 24 ottobre e pertanto non è stata inserita nell’elenco dei codici Ateco ammessi a fruire del contributo a fondo perduto “Ristori” con la prima versione dell’allegato 1. Tuttavia, a seguito del Dpcm del 3 novembre, anche i centri estetici si sono visti costretti a sospendere la propria attività nelle Regioni “rosse”. Pertanto, adesso anche loro devono poter avere accesso al nuovo contributo in virtù dell’allegato 2 (codice Ateco 960202), che comporterà un’erogazione automatica a chi aveva già ricevuto il primo contributo la scorsa estate, con una percentuale pari al 200% di tale somma. Ma possono anche sorgere problematiche ulteriori. Restando all’esempio precedente, come va trattata un’impresa che esercita l’attività di centro estetico in diverse boutique sparse sul territorio, alcune delle quali costrette a chiudere perché localizzate in regioni rosse?

Attività prevalente
e secondaria

Come se non bastasse, il puzzle è reso ancora più complesso dal fatto che le norme sul contributo a fondo perduto (sia quella originaria sia le ultime) prevedono, quale requisito di accesso all’agevolazione, che l’attività oggetto delle restrizioni sia svolta in via “prevalente”. E la prevalenza di un’attività rispetto a un’altra si ricava in genere dalla comparazione dei rispettivi volumi d’affari Iva (in quanto è previsto l’obbligo di indicare in sede di dichiarazione annuale il codice attività relativo a quella prevalente). Anche qui, pertanto, occorrerà verificare come incidono le nuove restrizioni sulle attività prevalenti svolte dalle imprese “miste”. Può infatti accadere che l’attività prevalente di un’impresa, esclusa dal perimetro delle “vecchie” restrizioni (e, quindi, dal contributo), si trovi adesso inclusa nelle nuove misure di sospensione.

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