Adempimenti

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Fuori i contributi risarcitori dall’obbligo di trasparenza

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di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio


Rivisti gli obblighi di trasparenza per gli enti non profit che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni. Questa una delle novità del decreto crescita approvato il 23 aprile dal Consiglio dei ministri, che andrà ad incidere in modo significativo sui nuovi adempimenti introdotti dalla legge 124/2017 per imprese e mondo non profit.

Il primo intervento riguarda la proroga del termine entro il quale enti non commerciali (associazioni, fondazioni e Onlus) e imprese devono dare evidenza delle entrate pubbliche percepite nell’anno precedente. La scadenza, in origine al 28 febbraio, viene sposta al 30 giugno di ogni anno, per cui eventuali ritardatari avranno ancora qualche mese per mettersi in regola. La pubblicità avviene sul sito internet, per gli enti non profit, e nella nota integrativa al bilancio, per le imprese (tra cui rientrano le cooperative sociali). Tuttavia, si legge nel decreto, laddove l’impresa rediga il bilancio in forma abbreviata o comunque senza nota integrativa, il medesimo obbligo potrà essere assolto sul sito internet o mezzi equivalenti.

Sono ridefinite anche le tipologie di entrate per le quali scatta l’onere di informazione. Nello specifico, la pubblicità ha ad oggetto l’ammontare di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, percepiti nell’anno precedente da parte di enti pubblici. Mentre fanno eccezione i contributi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, che in un primo momento sembravano ricompresi nell’obbligo (circolare del ministero del Lavoro 2/2019) e che con il decreto crescita vengono espressamente esclusi dal novero delle entrate. Tale specificazione snellisce di molto la procedura, evitando ad esempio a quegli enti che operano in regime di convenzione con varie realtà pubbliche di comunicare tutti gli importi ricevuti a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese. Si risolve, inoltre, uno dei problemi interpretativi sorti nella prima fase di applicazione della norma con riguardo alle imprese: per queste ultime, l’omessa informazione era sanzionata con l’intera restituzione dell’importo ricevuto, misura paradossale in caso di contributi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Altro cambiamento riguarda poi proprio il trattamento sanzionatorio per le ipotesi di violazione. Rispetto alla versione precedente, dove a ricevere sanzioni erano solo le imprese (e le coop sociali), con il correttivo viene prevista una disciplina uniforme applicabile indistintamente a tutti i soggetti obbligati (enti e imprese). Inoltre, varia anche la misura della sanzione. Nello specifico, in caso di mancata ottemperanza all’obbligo pubblicitario la sanzione è pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione viene stabilito un termine entro il quale procedere con l’adempimento pubblicitario. Solo in caso di perpetrata inosservanza dell’obbligo di informazione o di mancato pagamento della sanzione irrogata, l’ente dovrà procedere a restituire integralmente all’amministrazione erogante le somme ricevute.

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