LE PAROLE DEL NON PROFIT/Nuove associazioni e fondazioni alla prova della personalità giuridica
In vista dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) - prevista entro la fine dell’anno come annunciato dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte - occorre fare chiarezza sulle modalità con cui gli enti non profit potranno acquisire la personalità giuridica. L’articolo 22 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts) ha previsto una procedura semplificata per l’ottenimento di tale personalità, che sarà utilizzabile solo dopo la messa in funzione del Registro e che sposterà in capo al notaio il controllo sui requisiti per accedere al Terzo settore, facendo scattare così il riconoscimento dal momento dell’iscrizione al Runts.
Non tutti gli enti però saranno interessati da questa novità. La norma, infatti, è dedicata alle “nuove” fondazioni e associazioni del Terzo settore, che potranno richiedere la personalità giuridica contestualmente all’iscrizione al Runts, senza passare per Prefetture e Regioni (Dpr 361/2000). Resta ferma, però, per gli enti associativi, la possibilità di iscriversi nella forma di associazione non riconosciuta, senza seguire il procedimento dell’articolo 22, posto che tra le categorie di enti del Terzo settore (Ets) indicate all’articolo 4 del Cts rientrano tutti i tipi di associazioni (riconosciute e non).
Coloro che, invece, hanno già la personalità giuridica, sembrerebbero avere due strade. O chiedere l’iscrizione al Runts con la nuova procedura, rispettando i requisiti dell’articolo 22 (atto notarile, patrimonio minimo, eccetera). In questo caso, l’efficacia dell’iscrizione nei corrispondenti registri delle persone giuridiche si intende sospesa e l’ente sarà soggetto unicamente alla vigilanza degli uffici del registro (e non più a quella delle Prefetture/Regioni), evitando altresì duplicazioni in termini di adempimenti. Oppure iscriversi in base all’articolo 47 del Cts, mantenendo efficaci entrambe le iscrizioni (quella nei registri delle persone giuridiche e quella nel Runts). In tal caso, quindi, oltre agli adempimenti derivanti dal Registro unico bisognerà continuare a seguire anche quelli richiesti ai fini dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche in base al Dpr 361/2000.
Particolarmente delicata, sul punto, è la questione relativa ai limiti patrimoniali introdotti dal Cts per ottenere la personalità giuridica. Nel dettaglio, è richiesta una somma liquida e disponibile non inferiore a 15mila euro per le associazioni e a 30mila per le fondazioni; con la possibilità di dotare l’ente anche con un patrimonio diverso dal denaro, ma in questo caso allegando all’atto costitutivo una perizia giurata di stima di un revisore legale o di una società di revisione, che attesti che il valore di tali beni sia almeno pari a quello minimo di legge.
Questo è sicuramente vero per gli enti di “nuova” costituzione o, in ogni caso, per quelli che decideranno di iscriversi al Runts in base all’articolo 22 del Cts. Per quelli che invece hanno già ottenuto il riconoscimento in base alla vecchia procedura e che vorranno accedere al Terzo settore in base all’articolo 47 del Cts, non dovrebbe esser obbligatorio integrare il patrimonio al minimo di legge. A ben vedere, il requisito patrimoniale è richiesto solo ai fini dell’iscrizione con la procedura semplificata all’articolo 22 del Cts, per cui dovrebbe ritenersi che tutti coloro che non vorranno avvalersi di quest’ultima, non dovranno rispettarne i requisiti, ivi incluso quello patrimoniale.
Alla stessa conclusione dovrebbe giungersi per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che trasmigreranno “automaticamente” dagli attuali registri regionali/provinciali al Registro unico (in base all’articolo 54 del Cts). Questo automatismo sembrerebbe escludere la possibilità di ricorrere alla procedura dell’articolo 22 del Cts e, di conseguenza, il rispetto delle condizioni ivi previste.