LE PAROLE DEL NON PROFIT/Terzo settore, donazioni agevolate anche per gli enti commerciali
Ampliamento dei benefici fiscali per chi dona e della platea degli enti che potranno ricevere erogazioni liberali assegnando le maggiori deduzioni e detrazioni previste dal nuovo Codice del Terzo settore (Cts). Questo uno degli aspetti che interessa alcune tra le disposizioni del Dlgs 117/2017 entrate in vigore il 1 gennaio scorso e che offre lo spunto per svolgere una preliminare analisi in merito al trattamento fiscale riservato agli enti percettori delle donazioni.
Prima della riforma del Terzo settore, le agevolazioni riguardavano per lo più le erogazioni liberali disposte a favore di Onlus, Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di promozione sociale (Aps). In quanto enti non commerciali, questo tipo di elargizioni non costituiva provento tassabile e veniva equiparato alle entrate istituzionali ai fini della qualificazione giuridica dell’ente (articolo 149 Tuir).
Nell’ambito dell’opera di razionalizzazione e incentivazione il Codice del Terzo settore ha ampliato la platea di soggetti che possono beneficiare di erogazioni liberali in forma agevolata. Dall’inizio di quest’anno, detrazioni e deduzioni sono previste con riferimento alle liberalità effettuate in favore di tutti gli enti del Terzo settore (Ets), compresi anche gli Ets commerciali, le imprese sociali (non costituite in forma societaria) e le cooperative sociali. Questi ultimi, con l’ulteriore obbligo di utilizzare quanto ricevuto per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 83, comma 6, Cts).
Diventa interessante, quindi, verificare il regime fiscale riservato agli enti che ricevono queste elargizioni. A ben vedere, nessun cambiamento sussiste per gli Ets non commerciali (articolo 79, comma 5, Cts): nella misura in cui risultino rispettati i presupposti per assumere questa qualifica, i proventi conseguiti a titolo di liberalità non costituiscono reddito imponibile e sono assimilati alle entrate istituzionali. Tuttavia, l’impiego di queste risorse per attività commerciali potrebbe determinare la perdita della qualifica e far ricadere dette entrate nel principio di attrazione al reddito di impresa sotto forma di sopravvenienze attive (articolo 88, comma 3, Tuir).
Situazione parzialmente diversa si verifica per le imprese sociali e le cooperative sociali. In quanto Ets commerciali, in linea generale tutte le liberalità ricevute da questi soggetti concorrono alla formazione del reddito imponibile Ires come sopravvenienze attive. Tuttavia, considerato l’obbligo di impiego di cui si è detto poc’anzi (articolo 83, comma 6, Cts), al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 18 del Dlgs n. 112/2017 (accantonamento in apposita riserva indivisibile e effettiva destinazione all’attività statutaria o all’incremento del patrimonio entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti) anche queste entrate devono ritenersi detassate.