LE PAROLE DEL NON PROFIT/Terzo settore, iter leggero per le modifiche soft allo statuto
Adeguamenti statutari semplificati ma solo per determinate modifiche. Questo il risultato raggiunto con i decreti correttivi alla riforma del Terzo settore approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri. L’intervento si rivolge ad Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale (Aps) e riguarda le modifiche statutarie che questi enti dovranno adottare per allinearsi alle nuove disposizioni ed iscriversi all’istituendo Registro unico nazionale.
Gli adeguamenti da porre in essere sono diversi e dipendono dalla forma giuridica dell’ente e dalla sezione del Registro in cui vorrà collocarsi: si va dalla semplice modifica della denominazione, con l’aggiunta degli acronimi Odv, Aps, Ets (Enti del terzo settore), a quelle più strutturali relative al numero minimo di associati (per Odv e Aps) e alla nomina dell’organo di controllo, che diviene obbligatorio al superamento dei limiti dimensionali previsti dal Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore). Per questi enti è previsto un termine di 18 mesi dall’entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017) per regolarizzare la propria posizione, entro il quale potranno apportare le modifiche necessarie con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria (articolo 101, comma 2, del Codice del terzo settore).
Si tratta di una procedura semplificata, che consente di adeguarsi alla riforma senza ricorrere al notaio e con maggioranze più larghe di quelle altrimenti richieste in questi casi. Il tutto, però, con dei limiti. Come si legge nel decreto correttivo, infatti, questa modalità più agile vale solo per uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili del Dlgs 117/2017 o per introdurre clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili. Si tratta, in sostanza, delle modifiche di mero adattamento ai requisiti obbligatori previsti per gli enti del terzo settore (Ets), che in quanto indispensabili per accedere al Registro godono di una via preferenziale. È il caso delle attività di interesse generale all’articolo 5 del Codice del terzo settore, più ampie di quelle previste nelle vecchie normative di settore, o del nuovo obbligo del revisore legale dei conti per gli enti con patrimoni più elevati (articolo 31 del Codice del terzo settore). Nessuna deroga, invece, per quelle modifiche che non sono necessitate dall’avvento della riforma: non si potrà ad esempio decidere lo scioglimento anticipato dell’ente o spostare la sede sociale senza l’assemblea straordinaria.
Le stesse precisazioni sulla procedura semplificata di modifica dello statuto sono state introdotte anche per l’impresa sociale, la quale grazie al decreto correttivo gode altresì di un termine più ampio per effettuare gli adeguamenti. In linea con il Codice del terzo settore, quest’ultima potrà adeguare lo statuto entro 18 mesi (anziché 12), ma in questo caso il termine decorre dall’entrata in vigore del Dlgs 112/2017 (20 luglio 2017) e, quindi, scade a gennaio del prossimo anno.