Contabilità

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Terzo settore, rendiconto snello per entrate fino a 220mila euro

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di Gabriele Sepio

Adempimenti e oneri documentali proporzionati alla dimensione dell’ente. Questo il quadro che emerge dalla riforma del terzo settore che per gli enti di minori dimensioni e con volumi di entrate di modesto importo introduce una serie di disposizioni agevolative volte a snellirne la gestione ordinaria e straordinaria. Si tratta di un tema piuttosto sentito visto che solamente 26 mila soggetti su 301 mila superano la soglia di entrate superiori a 220 mila euro. Proprio da questo limite partono gli adempimenti piu stringenti richiesti per i documenti sociali e contabili. Se le entrate annuali non superano 220mila euro, infatti, l’ente potrà ricorrere ad un più snello rendiconto economico e finanziario degli incassi e delle spese, in luogo del bilancio di esercizio. Tale rendiconto, inoltre, sempre nell’ottica di semplicità per gli enti minori, è requisito sufficiente anche per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali, purché l’ente non sia commerciale e non siano superati 50mila euro di proventi l’anno. Su questo aspetto, tuttavia con i decreti correttivi potrebbe arrivare una equiparazione dei limiti previsti tra adempimenti civilistici e fiscali con l’obiettivo di uniformare la disciplina e renderla più snella per gli enti minori.

Questi ultimi non saranno tenuti alla redazione del bilancio sociale, per il quale le soglie oltre le quali scatta l’obbligo arrivano ad un milione di euro. Adempimenti piu snelli anche sotto il profilo della trasparenza. Per gli enti con entrate inferiori a 100mila euro non vi è obbligo di pubblicazione sul sito internet dei compensi agli amministratori e dirigenti. Dal punto di vista fiscale invece viene introdotta una soglia ulteriore per le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) pari a 130mila euro sotto la quale è possibile accedere a un meccanismo semplificato in materia di Iva e di obblighi contabili con una tassazione forfetaria basata su coefficienti di redditività estremamente ridotti:
• 1 per cento per Odv;
• 3 per cento per Aps.

Se i ricavi non superano la predetta soglia l’ente è esonerato dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, non è tenuto ad applicare l’iva ne ad operare le ritenute alla fonte.

Va considerato inoltre che il 64% degli enti del terzo settore è privo di personalità giuridica. Con l’entrata in vigore del Codice per gli amministratori degli enti minori vi sarà la possibilità di chiedere l’iscrizione Registro Unico Nazionale del terzo settore insieme alla personalità giuridica, senza sottostare agli adempimenti altrimenti richiesti dal Dpr 361/2000. In questo modo potranno ottenere l’esonero dalla responsabilità diretta per le obbligazioni assunte dall’ente che risponderebbe con il proprio patrimonio. Per il riconoscimento è richiesto, tuttavia, un patrimonio minimo che dovrà essere verificato dal notaio (15mila euro per le associazioni, 30mila euro per le fondazioni).

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