Le risposte alle domande dei professionisti
Qual è il contenuto del «piano di riassetto organizzativo» che le province e le città metropolitane devono approvare per ripartire con le assunzioni?
Atteso che la legge affida a questo strumento la gestione ottimale delle funzioni fondamentali. Si ritiene alquanto superflua la previsione in quanto, con una dotazione organica ridotta alla metà, le amministrazioni provinciali, già da tempo, hanno provveduto ad una razionalizzazione dei servizi.
Forse il piano deve programmare le nuove assunzioni, ma in questo caso non si comprende il perché di uno strumento nuovo e diverso da quello previsto dal decreto legislativo 165/2001, quando bastava semplicemente sbloccare le assunzioni. Resta il dubbio se, con questo piano, si possa procedere alla modifica della dotazione organica, anche alla luce della sua flessibilità introdotta con la riforma Madia. Si può pensare a interventi sulla macrostruttura o sulla microrganizzazione, ma sempre rispettando il vincolo di spesa.
Come si calcola la spesa di personale nelle Province da rapportare alle entrate correnti per poter accedere al turn over pieno? In particolare cosa si deve ricomprendere negli oneri riflessi a carico dell’amministrazione?
Se non vi sono dubbi che negli oneri riflessi sono da conteggiare i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione, ancora una volta, nella norma, vi è silenzio assoluto in tema di Irap. Come un film già visto, inizierà una lunga discussione se questa imposta debba essere considerata nel calcolo.
La legge prevede che le nuove assunzioni debbano essere destinate ai settori della viabilità e dell’edilizia scolastica. Ma quale è la portata di questa previsione?
Non risulta chiaro se la disposizione debba essere considerata norma di principio, e quindi non obbligatoria, oppure se si debbano destinare obbligatoriamente le assunzioni a questi settori, a patto ovviamente che si registrino posti vacanti. In quest’ultimo caso, si dubita che una norma possa imporre a un ente locale di assegnare i nuovi assunti in particolari servizi dell’amministrazione. In altre parole, non è escluso che la disposizione non regga di fronte a un giudizio di legittimità costituzionale.
Come devono essere gestiti i resti assunzionali nelle Province?
Oltre ai dubbi della generalità delle amministrazioni locali, la disposizione si preoccupa di specificare che questi resti non devono derivare da cessazioni interessate dai processi di ricollocazione. Ma questi processi hanno riguardato gli anni 2015 e 2016, nei quali, per le Province, vigeva il divieto assoluto di procedere ad assunzioni e, quindi, risulta impensabile che tale situazione potesse generare la presenza di resti. O forse l’interpretazione è diversa: è possibile recuperare le cessazioni dal servizio che non siano configurabili come mobilità verso altri enti in applicazione della norma
sulla ricollocazione del personale contenuta nella legge di stabilità 2015, le quali, ovviamente, non sono state sostituite in quanto vigeva il divieto di assunzione.