Controlli e liti

Le sentenze emesse lo stesso giorno fanno «eccezione»

di Salvina Morina e Tonino Morina

Le pronunce contestuali per soci e società di persone esonerano dal litisconsorzio formale. Per la Cassazione (ordinanza 6766 dell’8 marzo 2019) «in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l’obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 14, decreto legislativo n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso».

Nel caso in cui, però, l’avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un’identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, «la Corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione della violazione dell’articolo 14, del decreto legislativo n. 546 del 1992, può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex articolo 274 Codice procedura civile, piuttosto che l’annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio necessario» (Cassazione n. 26648/17).

In materia di «rettifica del reddito di una società di persone e di quello di partecipazione dei soci, le pronunce riguardanti la società ed i soci adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale, sicché la parte ricorrente per Cassazione, che lamenti la violazione del principio del necessario contraddittorio con riferimento al giudizio di primo grado, ha l’onere - in conformità al principio di autosufficienza del ricorso - di descrivere lo sviluppo delle procedure nel corso di quel grado» (Cassazione n. 12375 del 2016).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, con l’ordinanza 6766/2019, il contribuente ha dimostrato «che i ricorsi della società e dei due soci, vertenti sulle medesime questioni, sono stati proposti contestualmente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento» che li ha contestualmente trattati nella stessa udienza e decisi con sentenze depositate lo stesso giorno. Stesso iter per i ricorsi che sono quindi stati trattati nella stessa udienza della Ctr Sicilia e decisi con sentenze diverse ma decise e depositate gli stessi giorni. Per i giudici di legittimità, in questo caso, non sussiste la violazione del principio del contraddittorio denunciata dall’agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Agrigento, che aveva presentato ricorso in Cassazione. Di conseguenza, la Cassazione rigetta il ricorso, condannando l’ufficio a pagare le spese del giudizio. In definitiva, l’ufficio, per un contenzioso relativo al 2006, dopo avere perso i tre gradi di giudizio è stato costretto a pagare circa 10mila euro di spese.

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