Professione

Le spese sostenute dal committente non sono compenso per il professionista

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di Michele Brusaterra


Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito, e sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compenso in natura per il professionista.

Le spese sostenute da committenti, per conto di esercenti arti e professioni, per vitto alloggio e altre spese in genere, sono state oggetto, negli ultimi anni, di vari interventi normativi di semplificazione.

Da ultima la legge 81/2017, nota anche come «Jobs act», è intervenuta sul secondo periodo del quinto comma dell'articolo 54 del Dpr 917/1986, spaccando in due le spese sostenute per l'espletamento dell'attività professionale.

Dopo tale modifica, che entra comunque in vigore dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il nuovo secondo periodo del quinto comma dell'articolo 54 del Dpr 917/1986 stabilisce che, se un esercente arte o professione provvede ad addebitare analiticamente al committente le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per l'esecuzione di un incarico, non si applicano i limiti previsti dal primo periodo del medesimo quinto comma dell'articolo 54 del Dpr 917/1986.

In altre parole, ove il professionista addebiti tali spese al committente, le stesse non soggiacciono più ai limiti di deducibilità del 75 per cento e del 2 per cento dei compensi, di cui al primo periodo dell'articolo 54 del Dpr 917/1986.

Leggendo la norma al contrario, ciò significa che ove, invece, tali spese non vengano addebitate «analiticamente» al committente, rimarranno ancorate ai limiti di deducibilità di cui si è detto.

Non solo. Con la legge 81/2017, dopo questo secondo periodo del quinto comma dell'articolo 54, ne viene aggiunto uno nuovo – che diventa il terzo – che stabilisce che non costituiscono genericamente compensi in natura per il professionista: «Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente».

Vengono quindi superati i problemi legati alle spese per servizi usufruiti dal professionista, ma sostenute dal committente, che tante questioni avevano sollevato negli anni precedenti.
Come è ben noto, tale problema nel 2015 era stato risolto solo con riferimento alle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, mentre nel 2017, per le spese di viaggio e trasporto.

A questo punto con l'entrata in vigore della legge 81/2017, viene oltrepassato qualsiasi limite posto dalle precedenti disposizioni, confinate alle spese appena ricordate, stabilendo che «tutte» le spese relative all'esecuzione dell'incarico professionale, se sostenute dal committente, non costituiscono compensi in natura, rimanendo, naturalmente, costi deducibili per il committente.

Da quanto appena esposto è evidente che il professionista ha tutta la convenienza a far sostenere le spese, per l'espletamento dell'incarico, proprio al committente.


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